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Sentenza — n. 30293/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30293/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30293/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 1°/2/2021, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Alessandria il 31/3/2015, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Ezio Poggio in ordine al reato ascrittogli, perché estinto per prescrizione; confermava la confisca della somma di 158.658,00 euro.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 30293/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza di proscioglimento emessa nei confronti del Poggio concerne la violazione dell'art. 10-ter, d. Igs. n. 74 del 2000, per l'importo di 158.658,00 euro, relativa all'anno di imposta 2010 e contestata al 27/12/2011.

Parole chiave

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confisca di valori patrimoniali differimento dell'imposizione imposizione confiscatoria confisca dei beni clausola punitiva sostanza non dichiarata
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Poggio Ezio, nato a Serravalle Scrivia (Al) il 14/11/1954 avverso la sentenza del 1°/2/2021 della Corte di appello cli Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha annullare la sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Alberto Mazzarello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1°/2/2021, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Alessandria il 31/3/2015, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Ezio Poggio in ordine al reato ascrittogli, perché estinto per prescrizione; confermava la confisca della somma di 158.658,00 euro.

2. Propone ricorso per cassazione il Poggio, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unica censura - l'erronea applicazione dell'art. 10-ter, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, con vizio di motivazione. La Corte di appello, nel riformare la pronuncia di primo grado, non si sarebbe avveduta del fatto che l'omissione contestata era "sottosoglia", ossia inferiore all'importo di 250.000,00 euro che - dalla vigenza del d. Igs. 24 settembre 2015, n. 158 - costituisce il limite minimo dell'omissione IVA penalmente rilevante e, come tale, elemento costitutivo del reato. Pur a fronte di un a condotta prescritta, dunque, ed in applicazione dell'art.129 cod. proc. pen., la sentenza avrebbe dovuto assolvere il ricorrente perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con revoca della confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato.

4. La sentenza di proscioglimento emessa nei confronti del Poggio concerne la violazione dell'art. 10-ter, d. Igs. n. 74 del 2000, per l'importo di 158.658,00 euro, relativa all'anno di imposta 2010 e contestata al 27/12/2011.

5. Il d. Igs. n. 158 del 2015 ha innalzato la soglia di punibilità del delitto in oggetto, portandola a 250.000,00 euro per ciascun periodo di 'imposta.

6. La nuova disciplina deve trovare applicazione anche ai fatti precedenti, come quello in oggetto, perché più favorevole all'imputato.

7. Ne consegue che, difettando un elemento costitutivo del reato, la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere il Poggio, perché il fatto non sussiste, con eliminazione della confisca disposta già in primo grado.

8. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma,