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Ordinanza — n. 28713/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible opposition to enforcement order under Article 676 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28713/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the procedural posture was an opposition to enforcement rather than a direct appeal. The defense argued the lower court violated proportionality principles by refusing to restore the apartment, but the Court found the correct legal basis was Article 676 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the case was remitted to the Tribunal of Bari for the opposition procedure.

Regesto Legislator

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Art. 676, comma 2; Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.: An order issued under Article 676 of the Criminal Procedure Code is not subject to cassation appeal but only to opposition, which must be filed with the Tribunal of execution.

Parole chiave

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opposition to enforcement Criminal Procedure Code proportionality principle preliminary investigation judge remittal to Tribunal diritto di riprendere il possesso della cosa sequestro di beni immobili azione di rivocazione del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 676, comma 2, cod. proc. pen.
Orbene, ai sensi dell'art. 676, comma 2, cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione decide ex art.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
il giudice dell'esecuzione decide ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con ordinanza senza formalità.
Art. 665 cod. proc. pen.
Art. 263 cod. proc. pen.
Inconferente è il riferimento all'art. 263 cod. proc. pen. che riguarda il sequestro probatorio.
artt. 665 cod. proc. pen
Il difensore di Tiziana Pesce e Vincenzo Mangione ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 25 marzo 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari che ha rigettato l'istanza - avanzata ex artt. 665 cod. proc. pen.
art. 263 cod. proc. pen
o in subordine ex art. 263 cod. proc. pen.
art. 676 cod. proc. pen
Va premesso che la procedura adottata dal giudice su istanza dei ricorrenti è quella relativa all'incidente di esecuzione, come si rileva dal richiamo all'art. 676 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari
Nell'opposizione si valuterà se la procedura esperita sia conforme ai principi stabiliti da Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PESCE TIZIANA nato a GRAVINA DI PUGLIA il 01/08/1986 MANGIONE VINCENZO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 06/12/1983 avverso l'ordinanza del 25/03/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso La Corte rileva che nessuno è comparso per il ricorso n. 10 del ruolo e non è pervenuta in cancelleria nessuna comunicazione della mancata presenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Tiziana Pesce e Vincenzo Mangione ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 25 marzo 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari che ha rigettato l'istanza - avanzata ex artt. 665 cod. proc. pen. o in subordine ex art. 263 cod. proc. pen. - con cui si chiedeva la revoca del provvedimento del Pubblico ministero del 21 dicembre 2021 con il quale si intimò a Tiziana Pesce - alla quale originariamente con il decreto genetico di sequestro preventivo dell'immobile era stata concessa la facoltà di uso dell'appartamento ubicato al primo piano - di lasciare l'immobile. Si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata perché oggetto della richiesta non sarebbe stata la restituzione dell'immobile, come indicato dal Giudice per le indagini preliminari, ma la revoca del provvedimento del Pubblico ministero, e la violazione del principio di proporzionalità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che la procedura adottata dal giudice su istanza dei ricorrenti è quella relativa all'incidente di esecuzione, come si rileva dal richiamo all'art. 676 cod. proc. pen. Inconferente è il riferimento all'art. 263 cod. proc. pen. che riguarda il sequestro probatorio. Orbene, ai sensi dell'art. 676, comma 2, cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione decide ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con ordinanza senza formalità. Avverso tale ordinanza è possibile solo proporre opposizione. Pertanto, il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. poiché il provvedimento emesso ex art. 676 cod. proc. pen. non è impugnabile direttamente con il ricorso per cassazione, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari. Nell'opposizione si valuterà se la procedura esperita sia conforme ai principi stabiliti da Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938 - 01.

P.Q.M.

Riqualificato il ricorso quale opposizione all'esecuzione dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari. Così