Sentenza — n. 28710/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 2 febbraio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione presentata, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., da Rita Caccioppoli, quale terzo interessato, avverso il decreto con cui il pubblico ministero aveva respinto la richiesta di restituzione di una somma oggetto di sequestro probatorio effettuato nei confronti del figlio Ciro Gargiulo, indagato per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74 del 2000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 100 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28710/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 263, comma 5, cod. proc. pen., da Rita Caccioppoli, quale terzo interessato, avverso il decreto con cui il pubblico ministero aveva respinto la richiesta di restituzione di una somma oggetto di sequestro probatorio effettuato nei confronti del figlio Ciro Gargiulo, indagato per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74 del 2000.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Caccioppoli Rita, nata a Capri il 27/02/1946 avverso l'ordinanza del 02/02/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 2 febbraio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione presentata, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., da Rita Caccioppoli, quale terzo interessato, avverso il decreto con cui il pubblico ministero aveva respinto la richiesta di restituzione di una somma oggetto di sequestro probatorio effettuato nei confronti del figlio Ciro Gargiulo, indagato per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74 del 2000.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il difensore della sig.ra Caccioppoli, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge per aver il giudice omesso di valutare la documentazione allegata all'istanza di dissequestro e la doglianza con cui ella rappresentava come fosse titolare della somma di denaro contante rinvenuta nella cassaforte della casa del figlio Ciro Gargiulo, con lei convivente. L'ordinanza era inoltre illogica in quanto pedissequa copia di altro provvedimento emesso con riguardo ad un'altra posizione del medesimo procedimento che aveva differenti connotazioni.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato e, comunque, da difensore non munito della procura speciale. Ed invero, il ricorso è stato proposto dalll'avv. Girolamo Catena, qualificatosi quale "difensore di fiducia, come da nomina in atti", della ricorrente e al ricorso non è stata allegata (né ve ne è traccia nel fascicolo) la necessaria procura speciale. Il terzo interessato alla restituzione dei beni in sequestrp, tuttavia, sta in giudizio soltanto con il ministero di un difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505; cfr. anche Sez.
U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli e a., Rv. 260894), sicché deve farsi applicazione del principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento che neghi la restituzione di beni in sequestro proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto S.r.l., Rv. 271722; Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, dep. 2014, Poli, Rv. 258580; Sez. 3, ord. n. 39077 del 21/03/2013, Aronne, Rv. 257729).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammiss.;ibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammen