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Sentenza — n. 28708/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28708/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28708/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza del 9 luglio 2021 il Tribunale di Lanciano ha condannato Stefano Pecorella alla pena di C 2.800 di ammenda per le contravvenzioni ex artt. 122 e 146 del d.lgs. 81/1980 (accertate in Pizzoferrato il 5 novembre 2016). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. di cui sussisterebbero tutti ì presupposti (cfr. pag. 4 del ricorso per cassazione). Il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'accertamento del 9 febbraio 2017 da cui risulterebbe l'eliminazione delle irregolarità accertate il 5 novembre 2016; la condotta sarebbe, dunque, consistita nella sola omissione del pagamento della sanzione amministral:iva. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per la mancata applicazione del beneficio della non menzione. Il difensore ha poi depositato una memoria con le conclusioni anche in replica a quelle del Procuratore generale.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 28708/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è fondato. Dalle conclusioni riportate nel verbale di udienza risulta che la difesa chiese l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. Rispetto a tale richiesta non risulta nella sentenza impugnata alcuna motivazione„ neanche di rigetto implicito. Deve, però, prendersi atto che il reato si è estinto per prescrizione il 5 novembre 2021. Si impone, dunque, in assenza di prova evidente per il proscioglimento, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Parole chiave

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violazione delle norme sicurezza lavoro pericoloso reati contro la sicurezza dei rapporti giuridici mancanza di disciplina minaccia alla sicurezza pubblica miglioramento della sicurezza

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PECORELLA STEFANO nato a NAPOLI il 08/06/1964 avverso la sentenza del 09/07/2021 del TRIBUNALE di LANCIANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso lette le conclusioni del difensore avv. Aldo Di Ianni Il difensore chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in subordine il riconoscimento del beneficio della non menzione Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 9 luglio 2021 il Tribunale di Lanciano ha condannato Stefano Pecorella alla pena di C 2.800 di ammenda per le contravvenzioni ex artt. 122 e 146 del d.lgs. 81/1980 (accertate in Pizzoferrato il 5 novembre 2016).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. di cui sussisterebbero tutti ì presupposti (cfr. pag. 4 del ricorso per cassazione). Il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'accertamento del 9 febbraio 2017 da cui risulterebbe l'eliminazione delle irregolarità accertate il 5 novembre 2016; la condotta sarebbe, dunque, consistita nella sola omissione del pagamento della sanzione amministral:iva. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per la mancata applicazione del beneficio della non menzione. Il difensore ha poi depositato una memoria con le conclusioni anche in replica a quelle del Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato. Dalle conclusioni riportate nel verbale di udienza risulta che la difesa chiese l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. Rispetto a tale richiesta non risulta nella sentenza impugnata alcuna motivazione„ neanche di rigetto implicito. Deve, però, prendersi atto che il reato si è estinto per prescrizione il 5 novembre 2021. Si impone, dunque, in assenza di prova evidente per il proscioglimento, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.