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Sentenza — n. 28706/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28706/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28706/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 20/9/2021, il Tribunale di Firenze - pronunciandosi in rito abbreviato - condannava El Mostafa Souidi alla pena di 1.800,00 euro di ammenda in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - l'erronea applicazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., con illegittimità della pena. Nonostante la natura del reato ascritto, il Giudice - nel condannare il ricorrente - avrebbe ridotto la pena per il rito nella misura soltanto di un terzo, non della metà, come invece stabilito dalla norma richiamata.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28706/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 256, comma 1, lett. a), d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - l'erronea applicazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., con illegittimità della pena. Nonostante la natura del reato ascritto, il Giudice - nel condannare il ricorrente - avrebbe ridotto la pena per il rito nella misura soltanto di un terzo, non della metà, come invece stabilito dalla norma richiamata.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie pagamento dell'ammenda riduzione della multa esecuzione della pena detentiva sostitutiva sanzione disciplinare confisca sotto sanzione internazionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Souidi El Mostafa, nato in Marocco il 18/1/1984 avverso la sentenza del 20/9/2021 del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio quanto alla pena, da rideterminare in questa sede

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20/9/2021, il Tribunale di Firenze - pronunciandosi in rito abbreviato - condannava El Mostafa Souidi alla pena di 1.800,00 euro di ammenda in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - l'erronea applicazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., con illegittimità della pena. Nonostante la natura del reato ascritto, il Giudice - nel condannare il ricorrente - avrebbe ridotto la pena per il rito nella misura soltanto di un terzo, non della metà, come invece stabilito dalla norma richiamata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

5. L'art. 442, comma 2, cod, proc. pen.„ come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, prevede - in tema di giudizio abbreviato - che, in caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto.

6. Tanto premesso, il Tribunale di Firenze ha violato questa disposizione, in quanto - pronunciandosi sulla contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 152 del 2006 - ha individuato la pena base in 2700,00 euro, e l'ha poi diminuita per il rito a 1.800,00 euro; così applicando, dunque, la riduzione soltanto di un terzo.

7. La sentenza, pertanto, deve esser annullata senza rinvio limitatamente all'entità della pena; alla cui rideterminazione„ peraltro, ben può procedere questa Corte, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., così quantificandola in 1.350,00 euro di ammenda. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in euro 1.350,00 di ammenda. Così deciso in Roma, il 15 giugno 2022 Il liere este