Sentenza — n. 28705/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Santina Napolitano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30 novembre 2021 del Tribunale di Napoli che ha condannato l'imputata per il reato ex art. 26, comma 1, d.lgs. n. 139 del 2001 (in Pozzuoli il 3 febbraio 2020), eccependo la nullità della sentenza per l'omesso avviso al difensore di fiducia del decreto di citazione a giudizio .
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 415-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 28705/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 26, comma 1, d.lgs. n. 139 del 2001 (in Pozzuoli il 3 febbraio 2020), eccependo la nullità della sentenza per l'omesso avviso al difensore di fiducia del decreto di citazione a giudizio .
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO SANTINA nato a AVELLINO il 12/02/1963 avverso la sentenza del 30/11/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI Il PG chiede l'annullamento con rinvio Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Santina Napolitano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30 novembre 2021 del Tribunale di Napoli che ha condannato l'imputata per il reato ex art. 26, comma 1, d.lgs. n. 139 del 2001 (in Pozzuoli il 3 febbraio 2020), eccependo la nullità della sentenza per l'omesso avviso al difensore di fiducia del decreto di citazione a giudizio .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato: l'avv. Angelo Pignatelli ha dimostrato di aver depositato presso la Procura della Repubblica di Napoli, in via telematica, il 25 marzo 2021 la nomina quale difensore di fiducia dell'imputata, a seguito della notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. Il decreto di citazione diretta a giudizio del 26 maggio 2021 è stato erroneamente notificato al difensore di ufficio, poi presente in udienza. Secondo Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598, «L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.
c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.». Si è evidenziato altresì che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato «ad avere un difensore di sua scelta», riconosciuto dall'art. 6, comma 3, lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Deve essere dichiarata la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio e degli atti conseguenti, fra cui la sentenza impugnata che va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Napoli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Napoli.