Sentenza — n. 27698/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 18 gennaio 2022 il Tribunale del riesame di Perugia, in accoglimento parziale dell'istanza di Xhuljan Gjurai, ha annullato il sequestro preventivo per la violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, di cui al capo c), e ha restituito la somma di euro 355.739,99, confermando il decreto con riferimento invece al concorso per omissione nelle violazioni degli art. 8 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000, di cui ai capi d) ed e).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27698/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Non ricorrono pertanto i presupposti della violazione di legge (Cass., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01), unico vizio deducibile avverso le misure cautelari reali. Inconsistente è il terzo motivo sul pericuhfin, dal momento che il sequestro nei confronti della persona fisica per il profitto o il prezzo del reato, in funzione della confisca obbligatoria di cui all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, è sempre per equivalente e prescinde quindi dal nesso di pertinenzialità con la res (Cass., Sez. 2, n. 21228 del 29/04/2014, Riva Fire, Rv. 259:717-01).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gjuraj Xhuljan, nato in Albania il 28/04/1989 avverso l'ordinanza in data 18/01/2022 del Tribunale di Perugia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta per l'indagato la memoria dell'avv. Alessandro Bacchi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 18 gennaio 2022 il Tribunale del riesame di Perugia, in accoglimento parziale dell'istanza di Xhuljan Gjurai, ha annullato il sequestro preventivo per la violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, di cui al capo c), e ha restituito la somma di euro 355.739,99, confermando il decreto con riferimento invece al concorso per omissione nelle violazioni degli art. 8 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000, di cui ai capi d) ed e).
2. L'indagato ricorre per cassazione sulla base di tre motivi. Con il primo deduce la violazione di legge con riferimento al concorso per omissione nei reati di cui ai suddetti capi d) ed e). Ricorda che la condotta del capo d) era consistita nell'emissione da parte della Euromotori S.r.l. di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, funzionali a consentire alla Top Gear e alla Furcar l'evasione di IVA per gli anni 2017 e 2018, mentre la condotta del capo e) era consistita nell'omessa indicazione nella dichiarazione del modello Unico SC 2019 per l'annualità d'imposta 2018 di elementi attivi pari a euro 4.265.338, consentendo un'evasione d'imposta per euro 938.374.
Sostiene che disponeva della documentazione contabile in quanto commercialista e che si era limitato a registrare le fatture degli anni 2017 e 2018 senza verifiche, cui peraltro non era tenuto per legge. Aggiunge che, appena resosi conto dell'errore nella dichiarazione presentata, aveva emesso la nota di storno con addebito dell'IVA. Esclude il dolo. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione perché non aveva commesso i reati e anzi si era prontamente attivato allorché si era avveduto dell'assenza dei presupposti dell'agevolazione fiscale.
Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione in relazione al nesso tra il sequestro e i reati. Nella memoria ribadisce le sue difese
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è nel complesso infondato. Il primo e il secondo motivo attengono al fumus dei reati contestati, sotto i distinti profili della violazione di legge e del vizio di motivazione. Le violazioni tributarie si sono consumate nell'ambito di acquisti di autoveicoli all'estero in regime di sospensione IVA attraverso delle società cartiere. La documentazione sequestrata, sia presso le sedi della Top Gear e della Furcar, società che procedevano all'acquisto o all'intermediazione dell'acquisto dei veicoli, sia presso le sedi della Euromotori e della Mondomotori, società cartiere, ha consentito di fotografare con precisione tutti i traffici illeciti e di delineare il ruolo del ricorrente, a cui, come commercialista, è stata ascritta, non solo l'emissione da parte dell'Euromotori delle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, così da consentire a Top Gear e Furcar l'evasione dell'IVA per gli anni 2017 e 2018, ma anche l'omessa indicazione, nella dichiarazione del modello Unico 2019, relativa all'annualità 2018, di elementi attivi per un ammontare pari a euro 4.265.338, con un'evasione d'imposta pari a euro 938.374.
Il Tribunale ha evidenziato plurimi elementi a carico del ricorrente: il co- indagato, legale rappresentante della Top Gear, aveva espressamente riferito che era stato proprio lui a suggerirgli un'ulteriore cartiera cui rivolgersi per acquistare in regime di sospensione IVA; dalla nnessaggistica tra l'indagato e il legale rappresentante delle due cartiere è emersa con nettezza l'alacre attività dei due per sistemare le carte in modo da evitare i controlli della Finanza; il ricorrente ha iscritto l'Euromotori nel registro VIES, pur trattandosi di una cartiera.
Non ricorrono pertanto i presupposti della violazione di legge (Cass., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01), unico vizio deducibile avverso le misure cautelari reali. Inconsistente è il terzo motivo sul pericuhfin, dal momento che il sequestro nei confronti della persona fisica per il profitto o il prezzo del reato, in funzione della confisca obbligatoria di cui all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, è sempre per equivalente e prescinde quindi dal nesso di pertinenzialità con la res (Cass., Sez. 2, n. 21228 del 29/04/2014, Riva Fire, Rv. 259:717-01).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 26 maggi