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Sentenza — n. 27697/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27697/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27697/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 2 dicembre 2021. la Corte di appello di Messina, decidendo in seguito ad annullamento con rinvio della Quarta Sezione di questa Corte con sentenza n. 31434 del 14/04/2021, ha rigettato l'istanza di equa riparazione di Mansour Awad Walid presentata con riferimento alla custodia cautelare subita in relazione all'accusa di concorso nel reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, per avere contribuito cioè ad effettuare il trasporto e l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di 236 cittadini extracomunitari, dietro corresponsione di denaro, accusa da cui è stato irrevocabilmente assolto, all'esito del dibattimento, con la formula "per non avere commesso il fatto" con sentenza del Tribunale di Messina del 16 novembre 2016, 2.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 27697/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Contesta quindi la motivazione in merito alla colpa grave. Con la seconda lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché il Giudice della riparazione si era sostituito al Giudice di merito, censurando il percorso argomentativo che aveva portato all'assoluzione per non aver commesso il fatto.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti guida nonostante revoca della patente riabilitazione altri reati guida recidiva in stato di ebbrezza assistenza riabilitativa
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mansour Awad Walid, nato in Egitto il 06/08/1991, avverso l'ordinanza in data 02/12/2021 della Corte di appello di Messina, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, letta per l'Avvocatura dello Stato la memoria dell'avv. Fabio Tortora, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e in subordine per il rigetto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 2 dicembre 2021. la Corte di appello di Messina, decidendo in seguito ad annullamento con rinvio della Quarta Sezione di questa Corte con sentenza n. 31434 del 14/04/2021, ha rigettato l'istanza di equa riparazione di Mansour Awad Walid presentata con riferimento alla custodia cautelare subita in relazione all'accusa di concorso nel reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, per avere contribuito cioè ad effettuare il trasporto e l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di 236 cittadini extracomunitari, dietro corresponsione di denaro, accusa da cui è stato irrevocabilmente assolto, all'esito del dibattimento, con la formula "per non avere commesso il fatto" con sentenza del Tribunale di Messina del 16 novembre 2016, 2.

La difesa del ricorrente presenta due doglianze. Con la prima eccepisce la violazione di legge con riferimento alla colpa grave e il vizio di motivazione per travisamento del fatto. Contesta la decisione della Corte di appello che aveva ritenuto corretta l'applicazione della custodia cautelare in carcere sulla base delle precise e convergenti deposizioni dei testi, che l'avevano riconosciuto come colui il quale si alternava alla guida dello scafo e eseguiva i controlli tecnici al motore. Infatti, l'indicazione di essersi alternato alla guida e di aver controllato il motore non era di per sé idonea a suffragare l'imputazione neanche in termini indiziari, perché poteva essere stata determinata dalle necessità.

Contesta quindi la motivazione in merito alla colpa grave. Con la seconda lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché il Giudice della riparazione si era sostituito al Giudice di merito, censurando il percorso argomentativo che aveva portato all'assoluzione per non aver commesso il fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato. La sentenza della Quarta Sezione di questa Corte ha annullato l'ordinanza della Corte di appello di Messina perché il Tribunale, nel pronunciare la sentenza di assoluzione in seguito all'inutilizzabilità delle dichiarazioni degli irreperibili, in nessuna parte aveva affermato che il Mansour era stato lo scafista che aveva trasportato i 236 extracomunitari dietro corrispettivo. Tuttavia, ha anche ricordato che, ai fini della valutazione del dolo o della colpa ostativa alla riparazione, il giudice doveva considerare le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni testimoniali, anche nel caso in cui la stessa si sia successivamente sottratta all'esame dibattimentale, con conseguente inutilizzabilità ai sensi dell'art. 526, comma 2, cod. proc. pen., dovendo la condotta dell'indagato essere vagliata, ai fini della riparazione, tenendo conto degli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela.

La Corte di appello di Messina ha scrupolosamente seguito tali indicazioni, ricordando che, al momento dell'applicazione della misura cautelare, l'individuazione dell'imputato come responsabile era stata possibile sulla base delle precise e convergenti dichiarazioni di tre egiziani e di un somalo, utilizzabili secondo appunto le indicazioni della sentenza di annullamento, da cui si ricavava, in termini assolutamente concordi, che il ricorrente era stato indicato come uno dei componenti l'equipaggio che si alternava alla guida dello scafo ed operava i 2 CWi controlli meccanici al motore.

L'imputato aveva respinto le accuse in modo generico e non aveva offerto alcun elemento decisivo in suo favore. La Corte ha inoltre escluso la possibilità di un preventivo accordo dei quattro e ha aggiunto che il somalo era stato tra i più precisi nella descrizione dei ruoli e delle violenze durante la navigazione. La decisione è dunque in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui in questo tipo di giudizio vanno considerati anche gli elementi indiziari che non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 4:1396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238-01).

Nel caso in esame non ricorrono le suddette cause ostative sicché, con argomenti non illogici o contraddittori, la Corte di appello ha ritenuto il comportamento dell'imputato, comunque doloso o, quanto meno, gravemente colposo. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Le spese della resistente Avvocatura dello Stato si liquidano, alla stregua delle risultanze di causa, come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro 1.000 Così deciso, i