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Sentenza — n. 27696/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27696/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27696/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Li Causi Massimo, nato a Castelvetrano il 10/03/1979; Saladino Francesca, nata a Castelvetrano il 30/12/1983, avverso la sentenza in data 01/12/2021 del GIF del Tribunale di Marsala, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per Li Causi e il rigetto per Saladino RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza in data 1° dicembre 2021 il GIP del Tribunale di Marsala ha applicato a Massimo Li Causi e Francesca Saladino le pene di legge per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per un totale complessivo di euro 3.071,03.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 165 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27696/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame, non solo l'obbligo restitutorio non è stato concordato dalle parti, quanto poi il giudice non ha verificato se sussistevano i presupposti del primo o del secondo comma dell'art. 165 cod. proc. pen. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala.

Parole chiave

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restituzione dell'assistenza sociale indennità di nuova sistemazione ripristino della rendita di invalidità stato di bisogno ripristino dello statuto di rifugiato pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Infatti, alla stregua di quanto deliberato dalle Sezioni Unite nella udienza del 27/01/2022 in ordine al ricorso di Boccardo Piercarlo sub RGN 15820/2021, di cui è, allo stato, disponibile la sola informazione di decisione, è necessario che nel procedimento speciale ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 165 cod. proc. pen
Nel caso in esame, non solo l'obbligo restitutorio non è stato concordato dalle parti, quanto poi il giudice non ha verificato se sussistevano i presupposti del primo o del secondo comma dell'art. 165 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Li Causi Massimo, nato a Castelvetrano il 10/03/1979; Saladino Francesca, nata a Castelvetrano il 30/12/1983, avverso la sentenza in data 01/12/2021 del GIF del Tribunale di Marsala, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per Li Causi e il rigetto per Saladino RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza in data 1° dicembre 2021 il GIP del Tribunale di Marsala ha applicato a Massimo Li Causi e Francesca Saladino le pene di legge per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per un totale complessivo di euro 3.071,03.

2. La difesa degli imputati ricorre per cassazione per vizio attinente all'espressione della volontà delle parti e conseguente difetto di correlazione tra richiesta e sentenza. Infatti, il Giudice aveva indebitamente subordinato il [VI beneficio della sospensione condizionale alla restituzione dell'indebito, al di fuori del patto e in modo incoerente rispetto alla condizione d'indigenza economica valorizzata per il riconoscimento delle attenuanti generiche. CONSIDERATO II111 DIRITTO 3. I ricorsi sono fondati. Infatti, alla stregua di quanto deliberato dalle Sezioni Unite nella udienza del 27/01/2022 in ordine al ricorso di Boccardo Piercarlo sub RGN 15820/2021, di cui è, allo stato, disponibile la sola informazione di decisione, è necessario che nel procedimento speciale ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. l'accordo delle parti sulla applicazione di una pena detentiva, con efficacia subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena stessa, deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione pure su tali elementi, la richiesta deve essere integralmente rigettata.

Nel caso in esame, non solo l'obbligo restitutorio non è stato concordato dalle parti, quanto poi il giudice non ha verificato se sussistevano i presupposti del primo o del secondo comma dell'art. 165 cod. proc. pen. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Marsala per l'ulteriore corso Così deciso, il 26 maggio 2022 Il Consigliere esten