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Sentenza — n. 27465/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27465/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27465/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza del 24 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Verbania, ritenendo insussistente il fumus del reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 contestato all'indagata, commesso in concorso con Bruno Pizzi e Grazia Martina Pizzi per l'assenza dell'elemento soggettivo del reato, ha annullato il decreto di sequestro preventivo dei beni di Cinzia Romeggio emesso il 11 agosto 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania.

Regesto Legislator

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art. 325 cod. proc.pen; Sentenza — n. 27465/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Non può essere dedotto il vizio della illogicità manifesta della motivazione, che può essere denunciato, in sede di legittimità, soltanto mediante lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 1.2. Il Tribunale del riesame ha ritenuto insussistente il fumus del reato ascritto all'indagata per la mancanza di elementi indiziari della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La motivazione si fonda sull'analisi di due intercettazioni telefoniche poste a sostegno della tesi accusatoria, sul ruolo dell'indagata di mera dipendente di Bruno Pizzi e del rapporto di subordinazione con quest'ultimo.

Parole chiave

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documenti mancanti fatture fittizie indagine su reati finanziari inchiesta per appropriazione indebita sostanza non necessaria all'esercizio inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 325 cod. proc.pen
Avverso le ordinanze emesse nella procedura di riesame delle misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERBANIAnei confronti di: ROMEGGIO CINZIA nato il 29/04/1977 avverso l'ordinanza del 24/11/2021 del TRIB. LIBERTA' di VERBANIA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO Il PG chiede di annullare l'ordinanza impugnata lette le conclusioni dei difensori Avv.ti Matteo Varesi e Elena Parsi I difensori chiedono il rigetto del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza del 24 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Verbania, ritenendo insussistente il fumus del reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 contestato all'indagata, commesso in concorso con Bruno Pizzi e Grazia Martina Pizzi per l'assenza dell'elemento soggettivo del reato, ha annullato il decreto di sequestro preventivo dei beni di Cinzia Romeggio emesso il 11 agosto 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania. Con unico motivo si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per motivazione apparente. Il Tribunale del riesame di Verbania avrebbe erroneamente ritenuto insussistente, sotto il solo profilo soggettivo, il fumus dei reati contestati all'indagata sostenendo l'assenza di elementi idonei a dimostrare che Cinzia Romeggio fosse a conoscenza del meccanismo illecito senza, tuttavia, offrire alcuna valida motivazione.

Avrebbe trascurato elementi in realtà decisivi quali le due conversazioni intercettate (già poste dal Giudice per le indagini preliminari a fondamento del provvedimento genetico) e la circostanza che l'ufficio dell'imputata sarebbe situato nello stesso stabile dell'impianto della Frantossola dove, stando agli atti formati anche dall'indagata, sarebbero arrivate decine di camion della società. Tali elementi di prova, invece, dimostrerebbero pienamente la conoscenza da parte dell'indagata del meccanismo illecito di emissione delle fatture per operazioni inesistenti in quanto la sua attività lavorativa sarebbe dovuta consistere nel perfezionamento e nella successiva consegna a Rinaldo Fuoco dei documenti che viaggiavano con i camion della società; le attività in ingresso e in uscita di detti camion in base dall'impianto della Frantossola non risulterebbero esistenti.

3. I difensori dell'indagata hanno depositato le conclusioni, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale, con cui hanno chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica è inammissibile ex art. 606, comma 3, e 325 cod. proc. pen. 1.1. Avverso le ordinanze emesse nella procedura di riesame delle misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc.pen., soltanto per violazione di legge; è preclusa ogni censura relativa ai vizi della motivazione, salvi i casi della motivazione assolutamente mancante - che si risolve in una violazione di legge per la mancata osservanza dell'obbligo stabilito dall'art.125 cod. proc. pen. - e della motivazione apparente, tale cioè da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi, inidonei, a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Non può essere dedotto il vizio della illogicità manifesta della motivazione, che può essere denunciato, in sede di legittimità, soltanto mediante lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 1.2. Il Tribunale del riesame ha ritenuto insussistente il fumus del reato ascritto all'indagata per la mancanza di elementi indiziari della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La motivazione si fonda sull'analisi di due intercettazioni telefoniche poste a sostegno della tesi accusatoria, sul ruolo dell'indagata di mera dipendente di Bruno Pizzi e del rapporto di subordinazione con quest'ultimo.

In particolare, il Tribunale del riesame ha ritenuto che le condotte materiali poste in essere siano state svolte solo nell'ambito delle mansioni ma senza alcuna conoscenza del meccanismo illecito ideato da Bruno Pizzi. L'assenza di prova della partecipazione alle attività illecite è stata dedotta poi dalle condizioni economiche dell'indagata. 1.3. Tale motivazione non può in alcun modo essere definita apparente perché esplicita con coerenza, completezza e ragionevolezza l'iter logico seguito dal Tribunale del riesame. Il ricorso del Pubblico ministero attacca esclusivamente la motivazione, al di fuori dei limiti ex art. 325 cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità del motivo; si deduce il travisamento della prova per omissione, con riferimento alla collocazione dell'ufficio dell'indagata ed al contenuto delle intercettazioni telefoniche, che è un vizio ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. non deducibile ex art. 325 cod. proc. pen.

Si deduce, altresì, l'errata interpretazione delle intercettazioni telefoniche, con argomentazioni puramente di merito; analoghe considerazioni valgono quanto alla valutazione dei rapporti con il Fuoco. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

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