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Sentenza — n. 27455/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27455/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27455/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 10/03/2021, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza emessa in data 05/09/2019 dal Tribunale di Torino, con la quale Ienco Cosimo, a seguito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 - per illecita cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina - e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 688,00 di multa.

Regesto Legislator

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artt. 49 cod.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 27455/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti traffico qualificato di eroina motivazione sufficiente causa illecita atto sessuale con un detenuto insufficienza di prove

Disposizioni normative citate

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artt. 49 cod.pen
Con il secondo motivo deduce erronea interpretazione della legge penale in relazione agli artt. 49 cod.pen.
art. 616 cod.proc.pen
Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ienco Cosimo, nato a Catanzaro il 25/02/1971 avverso la sentenza del 10/03/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha co'ncluso chiedendola declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10/03/2021, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza emessa in data 05/09/2019 dal Tribunale di Torino, con la quale Ienco Cosimo, a seguito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 - per illecita cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina - e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 688,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ienco Cosimo, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, lamentando che la Corte territoriale aveva espresso una motivazione apodittica in ordine alla questione della efficacia drogante della sostanza stupefacente. Con il secondo motivo deduce erronea interpretazione della legge penale in relazione agli artt. 49 cod.pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, lamentando che la Corte territoriale aveva desunto l'offensività della condotta collegando, senza un fondamento logico ed argomentativo, l'azione dell'acquirente all'effetto drogante, mentre, atteso il modesto quantitativo della sostanza stupefacente, sarebbe stato rilevante accertare il valore del principio attivo della sostanza. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 motivi di ricorso sono infondati.

2. Va ricordato che, secondo il prevalente e condivisibile orientamento di questa Corte, in tema di stupefacenti, il giudice non è tenuto a procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti, fermo restando il rigoroso rispetto dell'obbligo di motivazione (Sez.3, n.15137 del 15/02/2019,Rv.275968 - 02; Sez.4, n.22238 del 29/01/2014, Rv.259157 - 01).. La Corte territoriale, in linea con il suesposto principio, ha ritenuto sussistente l'offensività della condotta in aderenza alle risultanze istruttorie, rimarcando l'entità del corrispettivo corrisposto per l'illecita cessione dall'acquirente e sottolineando che l'acquirente era consumatore abituale della sostanza. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae al sindacato di legittimità.

3. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle