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Sentenza — n. 27194/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27194/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27194/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del tre marzo 2021, la corte di appello di Catania confermava la sentenza del tribunale di Catania del 17 luglio 2013, con la quale Ricca Salvatore era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 comma V del DPR 309/90. Avverso la sentenza suindicata propone ricorso per cassazione il Ricca Salvatore, mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen; Sentenza — n. 27194/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'art. 62 bis cod. pen. La motivazione sarebbe mancante, contraddittoria e illogica, laddove disattende la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, limitandosi ad un succinto richiamo alla gravità dei fatti. I dati oggettivi della vicenda, stante il carattere "minimalista" della stessa, avrebbero giustificato maggiore attenzione da parte del collegio.

Parole chiave

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riduzione della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale attenuazione della pena revoca della sospensione condizionale violazione semplice della LCStr reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
Con il secondo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ricca Salvatore nato a Adrano il 12/02/1986; avverso la sentenza del 03/03/2021 della corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to Scarvaglierí Pietro che ha insistito per la dichiarazione di intervenuta prescrizione con accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del tre marzo 2021, la corte di appello di Catania confermava la sentenza del tribunale di Catania del 17 luglio 2013, con la quale Ricca Salvatore era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73 comma V del DPR 309/90.

2. Avverso la sentenza suindicata propone ricorso per cassazione il Ricca Salvatore, mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione.

3. Deduce con il primo il vizio di violazione di legge, rilevando che la data di consumazione del reato risale al 8 luglio 2013, con conseguente maturazione della prescrizione in data 8 gennaio 2021, anteriore alla sentenza impugnata.

4. Con il secondo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'art. 62 bis cod. pen. La motivazione sarebbe mancante, contraddittoria e illogica, laddove disattende la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, limitandosi ad un succinto richiamo alla gravità dei fatti. I dati oggettivi della vicenda, stante il carattere "minimalista" della stessa, avrebbero giustificato maggiore attenzione da parte del collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La prima sentenza del procedimento in esame è del 17.7.2013, a seguito di rito direttissimo per arresto alle 19.45 dell'8 luglio con successivo giudizio di convalida del 9. La prima interruzione è quindi intervenuta con ordinanza di convalida dell'arresto dell'8 e di applicazione della misura. Tra il 9 luglio e la nuova interruzione, con sentenza del 17 luglio, decorrono 8 giorni. Rispetto alla data della prima sentenza del 17.7.2013 dunque, si consuma un primo periodo interruttivo pari ad 8 giorni. L'atto di citazione per il giudizio di appello è dell'8.7.2019 quindi mancavano 9 gg per il periodo ordinario di prescrizione cui si aggiungevano quale periodo prescrittivo ancora percorribile, un anno 5 mesi e 22 gg: con scadenza al 8.1.2021, oltre ad un periodo di sospensione pari a 61 giorni. Cosicchè la prescrizione sarebbe maturata oltre la data del 3.3.2021 di pubblicazione della sentenza di appello.

2. Anche il secondo motivo è inammissibile a fronte di una motivazione che congruamente valorizza la gravità del fatto alla luce di 148 dosi ricavabili, e di una statuizione conforme al principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. In tale quadro la censura del ricorrente si muove solo sul piano, inammissibile, di una diversa valutazione di fatti.3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d