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Sentenza — n. 27188/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27188/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27188/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: BUFI Panajot, nato in Albania il 10 maggio 1999; KURTI Mustafa, nato in Albania il 9 febbraio 1992; LLAMBRO Arklind, nato in Albania il 16 marzo 2000; avverso la sentenza n. 466/2021 del Tribunale di Modena del 16 luglio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Domenico SECCIA, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca.RITENUTO IN FATTO Con sentenza emessa in data 16 luglio 2021 ai sensi dell'art. 444 cpd. proc. pen., il Tribunale di Modena ha applicato a Bufi Panajot, Kurtu Mustafa ed a Llambro Arklind la pena per ciascuno di costoro concordata con il Pm, essendo stati ì medesimi rinviati a giudizio per reati commessi in concorso fra loro in materia di stupefacenti, previa la riqualificazione dei fatti loro addebitati entro il limite della lieve entità.

Regesto Legislator

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art. 240 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27188/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E', pertanto, evidente che di tali argomenti il terzo imputato, che per la esposta ragione deve intendersi essere anche lui ricorrente, non può giovarsi, non foss'altro in quanto lo stesso, essendo soggetto terzo rispetto ai beni in questione, non è assolutamente legittimato a contestarne la intervenuta confisca né ha alcun interesse in tal senso non essendo, in ogni caso, il destinatario dell'eventuale restituzione dei beni stessi. Per la parte in cui l'impugnazione origina dal ricorso attribuibile al Llambro, essa deve essere dichiarata, pertanto, inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato detenzione di stupefacenti bene sequestrato commisurazione della pena per traffico di stupefacenti pena pecuniaria sospesa spossessamento conseguente al pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 240 cod. pen
Oltre alla sanzione penale, la cui esecuzione è stata peraltro condizionalmente sospesa, il Tribunale modenese ha, altresì, disposto la distruzione di parte dei beni in sequestro nonché, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., la confisca e la devoluzione al Fondo unico per la giustizia del danaro in sequestro.
art. 616 cod. proc. pen
Per la parte in cui l'impugnazione origina dal ricorso attribuibile al Llambro, essa deve essere dichiarata, pertanto, inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
art. 606 cod. proc. pen
In primo luogo, deve ribadirsi la astratta ammissibilità del ricorso per cassazione, sulla base degli ordinari motivi di impugnazione dettati dall'art. 606 cod.
art. 444 cod. proc. pen
41778), anche laddove la confisca segue alla adozione di una sentenza emessa nelle forme di cui all'art. 444 cod. proc. pen., la relativa pronunzia deve essere oggetto di adeguata motivazione (Corte di cassazione, Sezione I penale, 4 maggio 2021, n.
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Testo completo

seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: BUFI Panajot, nato in Albania il 10 maggio 1999; KURTI Mustafa, nato in Albania il 9 febbraio 1992; LLAMBRO Arklind, nato in Albania il 16 marzo 2000; avverso la sentenza n. 466/2021 del Tribunale di Modena del 16 luglio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Domenico SECCIA, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca.RITENUTO IN FATTO Con sentenza emessa in data 16 luglio 2021 ai sensi dell'art. 444 cpd. proc. pen., il Tribunale di Modena ha applicato a Bufi Panajot, Kurtu Mustafa ed a Llambro Arklind la pena per ciascuno di costoro concordata con il Pm, essendo stati ì medesimi rinviati a giudizio per reati commessi in concorso fra loro in materia di stupefacenti, previa la riqualificazione dei fatti loro addebitati entro il limite della lieve entità.

Oltre alla sanzione penale, la cui esecuzione è stata peraltro condizionalmente sospesa, il Tribunale modenese ha, altresì, disposto la distruzione di parte dei beni in sequestro nonché, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., la confisca e la devoluzione al Fondo unico per la giustizia del danaro in sequestro. Avverso la sentenza in questione ha interposto ricorso per cassazione, assumendo di essere difensore fiduciario di tutti e tre gli imputati, l'avv. Roberto Ghini, del foro della Ghirlandina, articolando un unico motivo di ricorso con il quale, lamentando la violazione di legge, ha dedotto il fatto che nella sentenza emessa dal Tribunale modenese nulla sia argomentato in relazione alle motivazioni che hanno determinato la confisca di 2 telefoni cellulari di proprietà del Kurti ed un telefono cellulare di proprietà del Bufi, nonchè della somma di danaro pari ad euro 2.085,00 del primo e della somma di danaro ci euro 2.050,00 di proprietà del secondo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, nei limiti che saranno indicati è fondato. Deve per prima cosa osservarsi che l'impugnazione è stata formulata dichiaratamente dal difensore di tutti e tre gli imputati nei cui confronti è stata emessa la sentenza di patteggiamento, di tal che deve desumersi che essa, essendo stata promossa da professionista che ha agito nella predetta complessiva veste, sia stata avanzata nell'interesse di tutti e tre gli imputati. Deve, tuttavia, altresì osservarsi che gli argomenti svolti in sede di censura della sentenza in questione hanno ad oggetto esclusivamente l'avvenuta confisca di beni che, per espressa indicazione contenuta nell'atto impugnatorio sono riconducibili solamente agli imputati Bufi e Kurti.

E', pertanto, evidente che di tali argomenti il terzo imputato, che per la esposta ragione deve intendersi essere anche lui ricorrente, non può giovarsi, non foss'altro in quanto lo stesso, essendo soggetto terzo rispetto ai beni in questione, non è assolutamente legittimato a contestarne la intervenuta confisca né ha alcun interesse in tal senso non essendo, in ogni caso, il destinatario dell'eventuale restituzione dei beni stessi. Per la parte in cui l'impugnazione origina dal ricorso attribuibile al Llambro, essa deve essere dichiarata, pertanto, inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Diversamente per quanto attiene alla posizione degli altri due ricorrenti. In primo luogo, deve ribadirsi la astratta ammissibilità del ricorso per cassazione, sulla base degli ordinari motivi di impugnazione dettati dall'art. 606 cod. proc. pen., avverso la sentenza di patteggiamento che abbia disposto anche in merito ad una confisca, o comunque ad una misura di sicurezza, laddove l'adozione di questa non abbia fatto parte dell'accordo intervenuto fra l'imputato ed il Pm (cfr. per tutte: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 17 luglio 2020, n. 21368).

Ciò posto, deve, altresì, osservarsi che, tanto più nel caso in cui il fatto addebitato all'imputato, ed in relazione al quale è stata applicata a suo carico la pena, sia stato qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, disposizione in relazione alla quale non vale la possibilità di operare la confisca per sproporzione (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 30 settembre 2016, n. 40912; idem Sezione II penale, 16 ottobre 2015, n. 41778), anche laddove la confisca segue alla adozione di una sentenza emessa nelle forme di cui all'art. 444 cod. proc. pen., la relativa pronunzia deve essere oggetto di adeguata motivazione (Corte di cassazione, Sezione I penale, 4 maggio 2021, n. 17092), la quale, seppure può legittimamente avere uno sviluppo argomentativo non particolarmente diffuso, essendo lo stesso necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (Corte di cassazione, Sezione II penale, 2 luglio 2019, n. 28850), non può, tuttavia essere, come nel presente caso nel quale non vi è alcun accenno motivazionale in ordine alla ragioni che avrebbero giustificato la disposta confisca, pur nella riconosciuta appartenenza di questa al novero delle confische facoltative, del tutto assente.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata.Tale pronunzia, pur riferita ad una sentenza di patteggiamento, deve essere adottata con la formula "con rinvio", posto che la questione avente ad oggetto la misura di sicurezza non aveva formato oggetto dell'accordo negoziale intervenuto fra le parti in merito alla applicazione della pena, il quale, pertanto, non è coinvolto dall'effetto travolgente della presente decisione ed i cui effetti sono, pertanto, divenuti definitivi. Il rinvio deve essere indirizzato al Tribunale di Modena che, in diversa composizione personale, valuterà nuovamente se vi sono gli estremi per disporre a carico dei predetti imputati la confisca dei beni di cui al ricorso.

PQM Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Bufi Panajot e Kurti Mustafa limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Modena. Dichiara inammissibile il ricorso di Llambro Arklínd che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in