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Sentenza — n. 26997/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26997/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26997/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 9 febbraio 2022 il Tribunale di Cosenza, quale Giudice del riesame delle misure cautelari. reali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Giuseppe Campana, indagato per il reato di cui all'art. 1161 cod. nav., nei confronti del decreto del 18 gennaio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, in forza del quale era stato disposto il sequestro preventivo di strutture in legno adibite a chiosco bar e servizi e di altre invece adibite a gazebo, nonché dell'area pavimentata sulla quale esse complessivamente insistevano e di una torretta in funzione di postazione di salvataggio, tutto ciò a seguito della mancata rimozione di dette strutture alla fine della stagione balneare.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26997/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 5.1. Come è stato correttamente ricordato anche dal Procuratore generale, "l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art.322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro" (ad es.

Parole chiave

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sequestro di beni immobili proprietà pubblica appropriazione indebita di beni demaniali restituzione di beni nazionalizzati azione di risarcimento danni da sequestro rivendicazione della proprietà

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Campana Giuseppe, nato a Corigliano Calabro il 11/11/1962 avverso l'ordinanza del 09/02/2022 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 febbraio 2022 il Tribunale di Cosenza, quale Giudice del riesame delle misure cautelari. reali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Giuseppe Campana, indagato per il reato di cui all'art. 1161 cod. nav., nei confronti del decreto del 18 gennaio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, in forza del quale era stato disposto il sequestro preventivo di strutture in legno adibite a chiosco bar e servizi e di altre invece adibite a gazebo, nonché dell'area pavimentata sulla quale esse complessivamente insistevano e di una torretta in funzione di postazione di salvataggio, tutto ciò a seguito della mancata rimozione di dette strutture alla fine della stagione balneare.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente, invocando violazione di legge, ha contestato la sussistenza dell'ipotesi accusatoria, laddove era stato ritenuto che la condotta inerte del ricorrente nella rimozione dei beni fosse idonea a configurare il reato previsto dagli artt. 54 e 1161 cod. nav.. Al riguardo, infatti, lo stesso ricorrente non aveva la disponibilità dei beni, già restituiti al Demanio marittimo in esito ad altro procedimento, tenuto conto della loro acquisizione ope legis al patrimonio dello Stato. Né il ricorrente poteva andare a demolire i beni in questione, ormai acquisiti alla pubblica disponibilità. 2.2. Col secondo motivo è stata rilevata l'inesistenza di periculum, atteso che sui beni il ricorrente non esercitava alcuna signoria e che essi erano nell'esclusiva disponibilità demaniale.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa ha depositato memoria di conclusioni e replica alle osservazioni del Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso è inammissibile. 5.1. Come è stato correttamente ricordato anche dal Procuratore generale, "l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art.322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro" (ad es.

Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098); mentre "tale principio, espressamente formulato per il riesame, è applicabile anche con riguardo agli altri mezzi di impugnazione in materia di sequestro preventivo, e, quindi, anche in relazione al ricorso per cassazione". 5.1.1. Ciò posto, l'odierno ricorrente non ha comunque inteso coltivare alcuna istanza restitutoria, semmai insistendo per la verifica della propria estraneità alla vicenda dal momento che non avrebbe più la disponibilità dei beni oggetto di vincolo; in tal modo viene al più sollecitata una pronuncia sul merito della questione e non sul momento cautelare.5.1.2.

Va da sé pertanto che deve ritenersi palese la carenza di interesse del ricorrente, il quale ben potrà semmai interloquire col Giudice del procedimento circa la nomina, ovvero la revoca, a custode dei cespiti (cfr. Sez. 1, n. 2052 del 27/10/2021, dep. 2022, confl. competenza Gip Trib. Alessandria, Rv. 282486; cfr. Sez. 3, n. 39181 del 28/05/2014, Rubino e altro, Rv. 260381).

6. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. 6.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22/06/2