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Sentenza — n. 26992/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26992/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26992/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con provvedimento del 21 dicembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pistoia, quale giudice del rinvio a seguito di sentenza di annullamento con rinvio disposto dalla sezione Quarta della Corte di cassazione, rideterminava la sanzione amministrativa accessoria prevista per il reato di cui all'art. 590 bis cod. pen., disponendo la sospensione della patente di guida per mesi dodici.

Regesto Legislator

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art. 590 bis cod. pen, art. 444 cod. proc.pen; Sentenza — n. 26992/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza l'imputato Jonny Livi ricorre per cassazione deducendo violazione dell'art. 222, comma 2 bis, d.lgs. n. 285 del 1992, poiché il Giudice per le indagini preliminari non ha applicato la riduzione della sanzione amministrativa accessoria fino ad un terzo prevista in caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen., essendosi limitato a irrogare la sospensione della patente di guida per un anno, senza dar conto della riduzione per il rito imposta dalla norma.

Parole chiave

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revoca della licenza condurre violazione semplice della LCStr abbandono del procedimento per infrazione stradale riduzione della multa sanzione per violazione stradale infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 590 bis cod. pen
art. 444 cod. proc.pen
285 del 1992, poiché il Giudice per le indagini preliminari non ha applicato la riduzione della sanzione amministrativa accessoria fino ad un terzo prevista in caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIVI JONNY nato a PISTOIA il 05/03/1981 avverso l'ordinanza del 21/12/2021 del GIP TRIBUNALE di PISTOIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG dottoressa Felicetta Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 21 dicembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pistoia, quale giudice del rinvio a seguito di sentenza di annullamento con rinvio disposto dalla sezione Quarta della Corte di cassazione, rideterminava la sanzione amministrativa accessoria prevista per il reato di cui all'art. 590 bis cod. pen., disponendo la sospensione della patente di guida per mesi dodici.

2. Avverso detta sentenza l'imputato Jonny Livi ricorre per cassazione deducendo violazione dell'art. 222, comma 2 bis, d.lgs. n. 285 del 1992, poiché il Giudice per le indagini preliminari non ha applicato la riduzione della sanzione amministrativa accessoria fino ad un terzo prevista in caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen., essendosi limitato a irrogare la sospensione della patente di guida per un anno, senza dar conto della riduzione per il rito imposta dalla norma.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. L'art. 222 comma 2 bis del d.lgs. n. 285 del 1992, prevede: "La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino ad un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale". La norma invocata è applicabile solo alla sospensione della patente fino a quattro anni prevista in caso di omicidio colposo e non anche al caso di lesioni colpose per le quali la durata massima della sospensione è di anni due. Si è affermato infatti che "la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma secondo bis, cod. strada, deve ritenersi limitata alla sola ipotesi di patteggiannento per il reato di omicidio colposo commesso in violazione della disciplina sulla circolazione stradale e non si estende a quello di lesioni colpose" (Cass., Sez. 4., n. 14504 del 22/03/2016, Rv. 266468), in quanto il legislatore, avendo elevato in modo significativo la durata della sanzione accessoria in relazione al reato di omicidio colposo, ha inteso limitare a tale ipotesi soltanto la diminuzione in esame.

Nel caso di specie il reato contestato è di lesioni colpose, provocate dal ricorrente a seguito di una manovra di retromarcia. Pertanto correttamente il giudice a quo non ha applicato il beneficio della riduzione di un terzo per il rito previsto dall'art. 222 comma 2 bis del codice della strada.

2. Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, all'udienza del 24/05/