Sentenza — n. 26991/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGiuseppe Amorese ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per il Riesame di Napoli emessa in data 21 gennaio 2022, con la quale, in accoglimento dell'appello, veniva revocata la misura interdittiva del divieto di esercizio della professione della durata di anni uno per carenza delle esigenze cautelari, e confermata la gravità indiziaria, in ordine alla partecipazione all'associazione dedita stabilmente alla commissione di una serie indeterminata di reati tributari, di autoriciclaggio e di trasferimento fraudolento di valori.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 611 cod. proc. pen, art. 299 cod. proc. pen, art. 480 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26991/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Richiama la casistica in cui questa Corte ha ritenuto sussistere l'interesse dell'imputato assolto dal reato di cui all'art. 480 cod. pen. ad impugnare la dichiarazione di falsità dell'atto pronunciata dal giudice, considerato che detto interesse sussiste ogni qualvolta l'impugnazione sia preordinata alla eliminazione di un atto lesivo della sfera giuridica del soggetto interessato, anche se involgente effetti extrapenali, quali il nocumento personale e sociale (Cass. Sez. 5, n. 17411 del 08/03/2007 Rv. 236637 - 01).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMORESE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 25/05/1978 avverso l'ordinanza del 21/01/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'
RITENUTO IN FATTO
1. Giuseppe Amorese ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per il Riesame di Napoli emessa in data 21 gennaio 2022, con la quale, in accoglimento dell'appello, veniva revocata la misura interdittiva del divieto di esercizio della professione della durata di anni uno per carenza delle esigenze cautelari, e confermata la gravità indiziaria, in ordine alla partecipazione all'associazione dedita stabilmente alla commissione di una serie indeterminata di reati tributari, di autoriciclaggio e di trasferimento fraudolento di valori.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in quanto il Tribunale del riesame avrebbe omesso di motivare in ordine all'applicazione della misura interdittiva, originariamente comminata in misura illegale e poi ridotta nel suo massimo di un anno.
3. Deduce inoltre illogicità e contraddittorietà della motivazione, laddove il giudice, pur revocando la misura per carenza di esigenze cautelari, ritiene persistente la gravità indiziaria, riconoscendo un ruolo, anche se marginale dell'indagato, nella realizzazione dei reati contestati. Precisa infatti di non essersi mai occupato della contabilità delle società "cartiere", e quindi di essere privo delle competenze fiscali, commerciali e societarie necessarie per partecipare all'attività di creazione e amministrazione di dette società, essendo un mero consulente del lavoro, e non un commercialista.
Infatti egli si è limitato a curare l'assunzione di due dipendenti e a subaffittare le stanze del suo studio a una delle società coinvolte nella vicenda processuale, la Edil Europea s.r.I., senza mai avere la percezione dell'attività illecita svolta. Illogica è quindi la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui assume, attraverso il ricorso a prove logiche e indizi, che l'indagato "non poteva non sapere", in virtù del suo ruolo, l'effettiva attività illecita svolta, non essendo in tal senso convergenti gli indizi tratti dalle uniche due conversazioni telefoniche che lo riguardano, intrattenute con la segretaria della società Edil Bio s.r.I..
4. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
5. Con memoria di replica ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. il ricorrente ribadisce la sussistenza dell'interesse all'impugnazione - anche di natura extrapenale, di natura economica, o quantomeno sul piano professionale, morale, politico o disciplinare — configurabile anche qualora, nelle more del giudizio, il provvedimento impugnato venga revocato o sostituito con altro meno gravoso a seguito di proposizione dell'istanza ex art. 299 cod. proc. pen.. Rileva di avere interesse ad una pronuncia giurisdizionale che riconosca l'infondatezza della originaria ordinanza in punto di insussistenza di gravo indizi di colpevolezza, e non solo con riferimento all'assenza di esigenze cautelari, e di essere portatore di interesse morale e anche economico, posto che la legge di bilancio dello Stato 30 dicembre 2020 n.178 riconosce all'imputato assolto con sentenza irrevocabile il rimborso delle spese legali.
Richiama la casistica in cui questa Corte ha ritenuto sussistere l'interesse dell'imputato assolto dal reato di cui all'art. 480 cod. pen. ad impugnare la dichiarazione di falsità dell'atto pronunciata dal giudice, considerato che detto interesse sussiste ogni qualvolta l'impugnazione sia preordinata alla eliminazione di un atto lesivo della sfera giuridica del soggetto interessato, anche se involgente effetti extrapenali, quali il nocumento personale e sociale (Cass. Sez. 5, n. 17411 del 08/03/2007 Rv. 236637 - 01).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per originaria carenza di interesse. Risulta infatti che, in accoglimento dell'appello presentato dall'indagato in data 30 dicembre 2021, il Tribunale del riesame, con provvedimento emesso in esito all'udienza del 21 gennaio 2022, ha revocato la misura interdittiva del divieto di esercizio della professione (erroneamente indicata in anni due nell'ordinanza genetica ma modificata con provvedimento di correzione del 5 dicembre 2021 in anni uno) per carenza delle esigenze cautelari. Come è noto, requisito di ammissibilità di qualsiasi impugnazione è l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Quest'ultimo è correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento Oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. U., 13/12/95, Timpani Rv. 203093; Sez.1, n. 47496 del 17/10/2003). Pertanto, concretezza ed attualità sono requisiti coessenziali e indefettibili dell'interesse ad impugnare (Cass., Sez. 6, n. 24637 del 21/04/2006, Rv. 234734; per l'applicazione del medesimo principio in relazione a misure cautelari personali non detentive, cfr.
Sez. 6, n. 46995 del 04/11/2021, Rv. 282392 - 01). Ed infatti in caso di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, può ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento ad una futura utilizzazione dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, purchè la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea ad evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato (Sez.
U., 16/12/2010, Testini, Rv. 249002). Nel caso di specie trattasi di una misura interdittiva e non coercitiva e dunque inidonea a costituire titolo per una domanda di riparazione dell'ingiusta detenzione. In proposito, recentemente si è ribadito che "È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione dell'imputato avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che ha revocato una misura cautelare non detentiva per insussistenza delle esigenze cautelari, trattandosi di misura la cui illegittimità non costituisce titolo ai fini della riparazione per l'ingiusta detenzione" (Sez.6, n. 46995 del 04/11/2021 Cc. (dep. 22/12/2021 ) Rv. 282392 - 01).
Pertanto, l'accoglimento del ricorso non apporterebbe alla sfera giuridica del ricorrente alcun vantaggio, di nessuna natura, concreto ed attuale. Né si configura una situazione rapportabile a quella dell'imputato assolto all'esito di un giudizio di cognizione, in cui persiste l' interesse extrapenale alla pronuncia più favorevole, posto che il giudizio cautelare è un giudizio incidentale strumentale a quello di merito, autonomo e non finalizzato ad una sua anticipazione (Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Rv. 272398 - 01).
2. La carenza originaria di interesse comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle amme