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Sentenza — n. 26989/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26989/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26989/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Questore di Mantova con provvedimento in data 15/11/2021, notificato il 18/11/2021, ore 12.40, imponeva a Michelotto Andrea le prescrizioni di cui all'art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova con provvedimento depositato in data 19/11/2021, ore 12.55, convalidava il provvedimento del Questore.

Regesto Legislator

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art. 13 Cost, art. 178 cod.proc.pen; Sentenza — n. 26989/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, integra violazione di legge e determina una nullità di ordine generale ex art. 178 cod.proc.pen., lett. c) (ex plurimis, Sez.3, n.2471 del 1 1/12/2007, dep.17/01/2008,Rv.238537; Sez.3, n.86 del 19/11/2009, dep.07/01/2010, Rv.246004; Sez.3,n.6440 del 27/01/2016, Rv.266223; Sez.3, n.20366 del 02/12/2020, dep.24/05/2021, Rv.281341).

Parole chiave

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diritti della difesa termine processuale perentorio ritardo del ministero pubblico difesa d'ufficio preparazione della difesa produzione tardiva di documenti

Disposizioni normative citate

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art. 13 Cost
modíf., rientra tra le forme di restrizione della libertà personale, per cui trovano applicazione le garanzie previste dall'art. 13 Cost.
art. 178 cod.proc.pen
Ne consegue che il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, integra violazione di legge e determina una nullità di ordine generale ex art. 178 cod.proc.pen., lett.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Michelotto Andrea, nato a Padova il 16/12/1968 avverso l'ordinanza del 19/11/2021 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Mantova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; letta per il ricorrente la memoria difensiva dell'avv. Giovanni Adami che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Questore di Mantova con provvedimento in data 15/11/2021, notificato il 18/11/2021, ore 12.40, imponeva a Michelotto Andrea le prescrizioni di cui all'art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova con provvedimento depositato in data 19/11/2021, ore 12.55, convalidava il provvedimento del Questore.

2. Propone ricorso per cassazione Michelotto Andrea, a mezzo del difensore di fiducia; con un primo motivo lamenta la violazione del diritto di difesa per inosservanza del termine di 48 ore riconosciuto all'interessato o al difensore per presentare memorie prima della pronuncia del Giudice per le indagini preliminari, con palese violazione del diritto di difesa e conseguente nullità di ordine generale ex art. 178 lett.

c) cod.proc.pen.; con un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla congruità della sanzione; con un terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla memoria difensiva trasmessa via PEC il 20/11/2021 alle ore 10.07

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato ed assorbente delle ulteriori censure proposte.

2. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 512 del 2002, ha affermato che la misura di prevenzione di cui della L. 13 dicembre 1989, n. 401 art. 6, comma 2 e succ. modíf., rientra tra le forme di restrizione della libertà personale, per cui trovano applicazione le garanzie previste dall'art. 13 Cost. e, ribadito quanto già sostenuto in precedenza (cfr. sent. n. 144 del 1997) e, cioè, la necessità che il destinatario del provvedimento impositivo della misura abbia "una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio" Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 44273/2004), dopo aver richiamato il contenuto delle decisioni della Corte costituzionale sopraindicate, hanno affermato, quanto al diritto di difesa, che il soggetto destinatario della misura deve poter interloquire nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la documentazione che giustifica l'adozione della misura e che è stata trasmessa dal Questore e perché tale diritto di difesa possa concretamente esercitarsi è necessario che venga riconosciuto al destinatario del provvedimento un congruo termine.

E poiché il P.M. ha il termine di 48 ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per richiedere o meno la convalida del provvedimento del Questore, deve ritenersi che anche l'interessato abbia analogo termine (decorrente ugualmente dalla notifica) che gli consenta di esercitare il suo diritto di difesa (ex plurimis, Sez. 3, 11 dicembre 2007 - 17 gennaio 2008, nn. 2471 e 2472).Costituisce, quindi, ius receptum che il Giudice, chiamato a convalidare il provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S., ha l'obbligo di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura, diritto da esercitarsi attraverso un "contraddittorio cartolare" nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, termine entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni.

Ne consegue che il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, integra violazione di legge e determina una nullità di ordine generale ex art. 178 cod.proc.pen., lett. c) (ex plurimis, Sez.3, n.2471 del 1 1/12/2007, dep.17/01/2008,Rv.238537; Sez.3, n.86 del 19/11/2009, dep.07/01/2010, Rv.246004; Sez.3,n.6440 del 27/01/2016, Rv.266223; Sez.3, n.20366 del 02/12/2020, dep.24/05/2021, Rv.281341).

3. Nella specie, risulta dagli atti che il decreto del Questore di Mantova è stato notificato a Michelotto Andrea in data 18.11.2021 alle ore 12.40; la richiesta di convalida è stata presentata dal P.M. nei termini di legge ed il provvedimento di convalida è stato emesso e depositato in data 19.11.2021 alle ore 12.55, prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore all'interessato. Risulta, pertanto, evidente che è stato limitato temporalmente il diritto del ricorrente di accedere agli atti enunciato dall'art. 6 comma 2 bis della legge n. 401/89 e, conseguentemente, di esercitare in maniera piena il diritto di difesa con la presentazione di memorie o deduzioni.

4. Afferendo il vizio alla procedura di convalida, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio (cfr. Sez.3 n.18244 del 29/01/2013, Rv.255425;Sez. 3 n. 16405 del 10.3.2010; Sez. 3 n. 18530 del 10.3.2010; Sez. 3 n. 21344 del 15.4.2010), con la conseguente declaratoria di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Mantova in data 15/11/2021, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il pre