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Sentenza — n. 26987/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26987/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26987/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 17/12/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna convalidava l'ordinanza del locale Questore del 14/12/2021, con la quale era stato interdetto a Massimo Bonino, Fabio Storchi e Claudio Nuti di accedere a manifestazioni sportive per alcuni anni, nonché ingiunto agli stessi - per il medesimo periodo - di presentarsi presso Uffici di Polizia in occasione degli i incontri disputati dalla squadra di calcio del Prato, nei termini di cui al provvedimento.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 26987/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Orbene, questa Corte, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare da cui è caratterizzata la fase della convalida del provvedimento questorile in oggetto, ha affermato, sin dalla sentenza n. 2471/08 dell'11/12/2007, Castellano, Rv. 238537 - e così dando una lettura costituzionalmente orientata all'art. 6, comma 2-bis in oggetto, che prevede per l'interessato la "facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento" - la necessità che la convalida del G.i.p. non possa intervenire prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore, decorrente dalla notifica all'interessato stesso del provvedimento.

Parole chiave

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diritti della difesa osservanza dei termini obbligo di comparizione all'udienza tempestività dell'inoltro difesa obbligatoria diritto di manifestare
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bonino Massimo, nato a Prato il 25/1/1992 avverso l'ordinanza del 17/12/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17/12/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna convalidava l'ordinanza del locale Questore del 14/12/2021, con la quale era stato interdetto a Massimo Bonino, Fabio Storchi e Claudio Nuti di accedere a manifestazioni sportive per alcuni anni, nonché ingiunto agli stessi - per il medesimo periodo - di presentarsi presso Uffici di Polizia in occasione degli i incontri disputati dalla squadra di calcio del Prato, nei termini di cui al provvedimento.

2. Propone ricorso per cassazione il Bonino, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unica censura - la nullità dell'ordinanza per inosservanza di norme giuridiche. Il G.i.p. avrebbe convalidato l'atto del Questore prima che fossero decorse 48 dalla notifica dello stesso all'interessato, con evidente lesione del diritto di difesa; la tempistica della procedura - sostenuta dalla documentazione allegata al ricorso - confermerebbe quanto denunciato, sì da evidenziare il vizio radicale dell'atto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso risulta fondato.

4. Occorre premettere che il provvedimento del Questore in esame è stato notificato al Bonini il 16/12/2021 alle ore 10.00, come da relata in atti che questo Collegio ha legittimamente esaminato, atteso il tenore della censura; occorre anche premettere che l'ordinanza qui impugnata è stata depositata in cancelleria il 17/12/2021 (come da timbro in calce), senza alcuna indicazione dell'orario.

5. Orbene, questa Corte, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare da cui è caratterizzata la fase della convalida del provvedimento questorile in oggetto, ha affermato, sin dalla sentenza n. 2471/08 dell'11/12/2007, Castellano, Rv. 238537 - e così dando una lettura costituzionalmente orientata all'art. 6, comma 2-bis in oggetto, che prevede per l'interessato la "facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento" - la necessità che la convalida del G.i.p. non possa intervenire prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore, decorrente dalla notifica all'interessato stesso del provvedimento.

Si è precisato, in particolare, che «se il pubblico ministero ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per decidere se presentare, o no, la richiesta di convalida, analogamente deve ritenersi che il destinatario del provvedimento abbia anch'egli un identico termine a difesa (parimenti decorrente dalla notifica) per presentare memorie o deduzioni al Giudice competente per la convalida del provvedimento». Entro quarantotto ore dalla notifica dell'atto, infatti, la documentazione rilevante - trasmessa dal Questore al Procuratore della Repubblica - sarà da quest'ultimo inviata al G.i.p. in caso di richiesta di convalida, e sarà quindi consultabile per esercitare il diritto di difesa mediante la produzione di memorie o deduzioni al medesimo Giudice (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 32824 dell'11/6/2013, Cesare, Rv. 256379;

Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez. 3, n. 21344 del 15/04/2010, Petrella, Rv. 247275).

6. Si è altresì sottolineato - di rilievo decisivo per la vicenda in esame - che il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è fonte di nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (per tutte, Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372).

7. Tutto ciò richiamato in generale, osserva la Corte che, nel caso di specie, il termine in esame è stato palesemente disatteso, in presenza di un'ordinanza emessa il 17/12/2021 a fronte di un provvedimento questorile notificato al Bonini appena il giorno precedente. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché l'inefficacia del provvedimento del Questore di Ravenna in data 14/12/2021, limitatamente all'obbligo di presentazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Ravenna del 14 dicembre 2021, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Ravenna.