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Sentenza — n. 26977/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26977/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26977/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il tribunale di Cagliari, con sentenza del 23 luglio 2021 condannava, ai sensi degli artt. 442 e ss. cod. proc. pen, Carboni Riccardo, in ordine ai reati ex artt. 81 cpv. cod. pen. e 256 del Dlgs. 74/2000. # 2. Avverso la sentenza suindicata propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte di Appello di Cagliari, sollevando un unico motivo di impugnazione.

Regesto Legislator

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art. 135 cod. pen; Sentenza — n. 26977/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U Varnelli. Dunque, se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave, rispettando, tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite, nel senso che in presenza di pena pecuniaria per il reato satellite l'aumento della pena detentiva del reato più grave andrà ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen., seppur della specie del reato più grave (Sez.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero ritiro della domanda di revisione motivi di cassazione censure procedurali difetto di legittimazione del ministero pubblico impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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art. 135 cod. pen
pen.); dall'altra, che l'aumento debba effettuarsi in due fasi, dapprima sub specie di pena detentiva sulla pena detentiva del reato base, e, in seconda battuta, mediante ragguaglio a pena pecuniaria, ex art. 135 cod. pen., di tale aumento, secondo quanto a suo tempo prospettato da Sez.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Corte di Appello di Cagliari nel procedimento a carico di: Carboni Riccardo nato a Cagliari il 28/01/1964; avverso la ordinanza del 23/07/2021 del tribunale di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al tribunale di Cagliari. RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il tribunale di Cagliari, con sentenza del 23 luglio 2021 condannava, ai sensi degli artt. 442 e ss. cod. proc. pen, Carboni Riccardo, in ordine ai reati ex artt. 81 cpv. cod. pen. e 256 del Dlgs. 74/2000. # 2. Avverso la sentenza suindicata propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte di Appello di Cagliari, sollevando un unico motivo di impugnazione.

3. Deduce il vizio di violazione di legge, rilevando l'applicazione di pena illegale, avendo il tribunale aumentato per la continuazione, la pena base, stabilendo la pena pecuniaria di euro 3000 di ammenda. Laddove, invece, l'aumento di pena doveva essere stabilito attraverso l'applicazione della pena della reclusione, tale essendo la sanzione prevista per il reato più grave.

4. Il ricorso è fondato, attesa la doverosa applicazione, nella determinazione della pena per il caso concreto, del principio "per moltiplicazione" comportante l'aumento della pena base. Esso, con particolare riguardo al caso concreto, per realizzare il rispetto del genere della pena prevista per il reato satellite, impone, da una parte, che se la pena detentiva base è la reclusione, e quella del reato satellite una pena pecuniaria, la specie di pena pecuniaria frutto del ragguaglio sarà la multa - anche se il reato satellite è punito con l'ammenda -, in linea con la previsione, relativa al cumulo materiale, che le pene di specie diversa concorrenti si considerano, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave (art. 76, secondo comma, prima parte, cod. pen.); dall'altra, che l'aumento debba effettuarsi in due fasi, dapprima sub specie di pena detentiva sulla pena detentiva del reato base, e, in seconda battuta, mediante ragguaglio a pena pecuniaria, ex art. 135 cod. pen., di tale aumento, secondo quanto a suo tempo prospettato da Sez.

U Varnelli. Dunque, se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave, rispettando, tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite, nel senso che in presenza di pena pecuniaria per il reato satellite l'aumento della pena detentiva del reato più grave andrà ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen., seppur della specie del reato più grave (Sez.

U, n. 40983 del 21/06/2018 Rv. 273751 - 01).

5. Di tali principi non ha tenuto conto il tribunale, laddove nel determinare la pena pecuniaria conseguente all'aumento per il reato satellite ha mantenuto nell'ambito del genus della pena pecuniaria, la species della ammenda piuttosto che della multa in ragione della tipologia (delitto) del reato ritenuto più grave. Così incorrendo nella applicazione di pena illegale che legittima il ricorso proposto.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al tribunale di Cagliari.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al t