Sentenza — n. 26962/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 13 luglio 2021 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata dal difensore nell'interesse di Aymen Ghanmi con alias avente a oggetto la rescissione del giudicato con richiesta di trasmissione degli atti al Giudice di primo grado, in relazione alla sentenza n. 796 del 14 settembre 2020 del Tribunale di Modena, irrevocabile il 29 dicembre 2020, perché né l'atto né gli allegati tra cui la procura speciale erano stati sottoscritti digital mente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 629-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 26962/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa del ricorrente eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 24 comma 6-bis I. 137 del 2020 conv. dalla I. n. 176 del 2020, che non prevedeva l'obbligo della sottoscrizione digitale dei documenti allegati. In caso di inammissibilità o rigetto del motivo, chiede sollevarsi la questione di legittimità costituzionale della norma indicata in relazione agli art. 3, 24, 111 Cost., nella parte in cui prevede, al comma 6-sexies lett. b), quale nuova causa d'inammissibilità, l'ipotesi in cui le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale. Nella memora ribadisce le ragioni già svolte.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ghanmi Aymen, nato in Tunisia il 23/11/1989, avverso l'ordinanza in data 13/07/2021 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avv. Umberto Giovanni Sanzari, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 13 luglio 2021 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata dal difensore nell'interesse di Aymen Ghanmi con alias avente a oggetto la rescissione del giudicato con richiesta di trasmissione degli atti al Giudice di primo grado, in relazione alla sentenza n. 796 del 14 settembre 2020 del Tribunale di Modena, irrevocabile il 29 dicembre 2020, perché né l'atto né gli allegati tra cui la procura speciale erano stati sottoscritti digital mente.
2. La difesa del ricorrente eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 24 comma 6-bis I. 137 del 2020 conv. dalla I. n. 176 del 2020, che non prevedeva l'obbligo della sottoscrizione digitale dei documenti allegati. In caso di inammissibilità o rigetto del motivo, chiede sollevarsi la questione di legittimità costituzionale della norma indicata in relazione agli art. 3, 24, 111 Cost., nella parte in cui prevede, al comma 6-sexies lett. b), quale nuova causa d'inammissibilità, l'ipotesi in cui le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale. Nella memora ribadisce le ragioni già svolte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato. Come correttamente rilevato dalla difesa sia l'istanza di rescissione del giudicato che la procura speciale sono stati sottoscritti digitalmente e sono stati quindi inoltrati ritualmente ai sensi di legge. Sono sprovvisti invece di sottoscrizione digitale gli allegati. Tale circostanza, tuttavia, non comporta l'impossibilità per i Giudici di valutare l'istanza, dal momento che possono e devono verificare gli atti presenti nel fascicolo cartaceo nei limiti di quelli richiamati dalla difesa, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. Considerato l'errore commesso dalla Corte territoriale, la questione di legittimità costituzionale proposta dalla difesa non è rilevante ai fini della presente decisione e non può essere sollevata. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio affinché la Corte di appello di Bologna esamini nel merito la questione della rescissione del giudicato.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna