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Sentenza — n. 26952/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26952/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26952/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 19 maggio 2020 il Tribunale di Massa ha condannato Giuseppe Parente alle pene di legge per plurime violazioni del TU sulla sicurezza sul lavoro (art. 63, comma 1, 64, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 4, lett. a, punto 2 e 87, comma 2, lett. c, 29, comma 1, 55, comma 1, 37, comma 1).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26952/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 63, comma 1, 64, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 4, lett. a, punto 2 e 87, comma 2, lett. c, 29, comma 1, 55, comma 1, 37, comma 1).

Parole chiave

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sicurezza del lavoro violazione delle norme sicurezza pace del lavoro atto temerario infrazione commessa nell'azienda garanzia di un'attività irreprensibile

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Parente Giuseppe, nato a Coreno Ausonio il 05/12/1959, avverso la sentenza in data 19/05/2020 del Tribunale di Massa, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 19 maggio 2020 il Tribunale di Massa ha condannato Giuseppe Parente alle pene di legge per plurime violazioni del TU sulla sicurezza sul lavoro (art. 63, comma 1, 64, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 4, lett. a, punto 2 e 87, comma 2, lett. c, 29, comma 1, 55, comma 1, 37, comma 1).

2. La difesa presenta un atto di appello convertito in ricorso per cassazione, in cui osserva che non vi erano pericoli nel piazzale perché era in corso di sistemazione la linea di produzione e che la società non era in grado di pagare le sanzioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

k 3. Il ricorso è inammissibile, perché non presenta i requisiti minimi richiesti dal giudizio di legittimità, limitandosi a censure di fatto non coerenti con la sentenza impugnata. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così dec