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Ordinanza — n. 26269/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26269/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26269/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 26 aprile 2021, il Gip del Tribunale di Pescara ha parzialmente accolto l'istanza, proposta da Sabatini Luigi, di revoca del sequestro preventivo - delle liquidità intestate al medesimo e di autorizzazione al ripristino dell'operatività e gestione del conto corrente n. 6452 tenuto presso Ubi Banca s.p.a. - disposto dallo stesso Gip del Tribunale di Pescara 1'8 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, avente per oggetto il profitto di reati tributari di cui agli artt. 110 cod. pen. e 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, per i quali l'interessato risulta, insieme ad altri, indagato. A\k Il Gip del Tribunale ha revocato il sequestro preventivo limitatamente alle liquidità giacenti sui depositi di risparmio intestati a Sabatini Alessandro e Sabatini Francesco, figli dell'indagato, e ne ha ordinato la restituzione agli aventi diritto, ritenendo infondata nel resto l'istanza di revoca.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 2 Cost, art. 322-bis cod. proc. pen, art. 325 cod. proc. pen, art. 569 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26269/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dunque, si lamenta la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità assoluta del provvedimento impugnato. 2.2. Con una seconda censura, ci si duole della violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell'omessa motivazione dell'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Pescara, in relazione all'autorizzazione al ripristino dell'operatività e gestione del conto corrente n. 6452, richiesta dall'interessato. La difesa sostiene che l'istanza proposta non costituisce una richiesta di revoca parziale del sequestro preventivo, ma un'autorizzazione ad amministrare il conto corrente professionale per far fronte a tutti gli obblighi e adempimenti fiscali e lavorativi, connessi all'esercizio della propria attività di commercialista. 2.3.

Parole chiave

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sequestro di conti bancari sequestro fiscale sorveglianza delle relazioni bancarie sospensione della riscossione fiscale obbligo di cessione del reddito procedura per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
74 del 2000, avente per oggetto il profitto di reati tributari di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 2 Cost
La misura in esame sarebbe contraria ai principi di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost., e di proporzionalità, nonché eccessivamente afflittiva, non garantendo all'indagato il c.d.
art. 322-bis cod. proc. pen
Invero, contro il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo non può essere proposto ricorso immediato per Cassazione, ma appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen.
art. 325 cod. proc. pen
Oggetto di ricorso in cassazione ex art. 325 cod. proc. pen.
art. 569 cod. proc. pen
La disposizione dell'art. 569 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Sabatini Luigi, nato a Pescara il 10/03/1976 avverso la ordinanza del 26/04/2021 del Gip del Tribunale di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Ahdronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Pescara.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 aprile 2021, il Gip del Tribunale di Pescara ha parzialmente accolto l'istanza, proposta da Sabatini Luigi, di revoca del sequestro preventivo - delle liquidità intestate al medesimo e di autorizzazione al ripristino dell'operatività e gestione del conto corrente n. 6452 tenuto presso Ubi Banca s.p.a. - disposto dallo stesso Gip del Tribunale di Pescara 1'8 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, avente per oggetto il profitto di reati tributari di cui agli artt. 110 cod. pen. e 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, per i quali l'interessato risulta, insieme ad altri, indagato. A\k Il Gip del Tribunale ha revocato il sequestro preventivo limitatamente alle liquidità giacenti sui depositi di risparmio intestati a Sabatini Alessandro e Sabatini Francesco, figli dell'indagato, e ne ha ordinato la restituzione agli aventi diritto, ritenendo infondata nel resto l'istanza di revoca.

2. Avverso l'ordinanza l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Gip presso il Tribunale di Pescara rigettato de piano l'istanza di autorizzazione al ripristino dell'operatività e gestione del conto corrente n. 6452, senza previamente fissare l'udienza, in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. A parere della difesa, l'stanza proposta al Gip, concernendo le modalità esecutive del sequestro, deve essere qualificata quale incidente di esecuzione.

Dunque, si lamenta la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità assoluta del provvedimento impugnato. 2.2. Con una seconda censura, ci si duole della violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell'omessa motivazione dell'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Pescara, in relazione all'autorizzazione al ripristino dell'operatività e gestione del conto corrente n. 6452, richiesta dall'interessato. La difesa sostiene che l'istanza proposta non costituisce una richiesta di revoca parziale del sequestro preventivo, ma un'autorizzazione ad amministrare il conto corrente professionale per far fronte a tutti gli obblighi e adempimenti fiscali e lavorativi, connessi all'esercizio della propria attività di commercialista. 2.3.

In terzo luogo, si lamenta la violazione degli artt. 2, 4, 36 Cost. e 1 del Protocollo CEDU, in ordine alla natura eccessivamente afflittiva e non proporzionata del sequestro preventivo disposto su tutte le liquidità dell'interessato. La misura in esame sarebbe contraria ai principi di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost., e di proporzionalità, nonché eccessivamente afflittiva, non garantendo all'indagato il c.d. minimo vitale e determinando un impatto punitivo sproporzionato e abnorme, impedendo al medesimo di svolgere la propria attività professionale di commercialista.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va qualificato come appello cautelare, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale. 1.1. In via di premessa, è necessario evidenziare che l'istanza proposta dall'interessato al Gip del Tribunale di Pescara, contrariamente a quanto rilevato dalla difesa, non concerne le mere modalità di esecuzione del sequestro preventivo e, pertanto, non può essere qualificata come incidente di esecuzione. Tale richiesta, invece, ha natura sostanziale di revoca del sequestro preventivo sulle liquidità intestate all'indagato, la quale è stata parzialmente accolta dal Gip, in relazione alle somme giacenti sui depositi di risparmio intestati ai figli, e nel resto rigettata.

Tale qualificazione dell'istanza in esame è conseguenza dello stesso tenore del ricorso per cassazione (pag. 5), cori cui si è impugnato il provvedimento di rigetto, dal quale si evince in maniera univoca come la stessa richiesta fosse diretta a ottenere lo svincolo delle liquidità giacenti sul conto corrente n. 6452, al fine di adempiere ai vari pagamenti indicati, concernenti l'attività professionale del ricorrente. Dunque, anche la parte dell'istanza relativa all'autorizzazione al ripristino dell'operatività e gestione di tale conto si sostanzia in una richiesta di revoca parziale del sequestro preventivo.

Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, su tale istanza il Gip del Tribunale di Pescara si è espresso in qualità di giudice che procede e non di giudice dell'esecuzione. Ne deriva che il parziale rigetto della richiesta di sequestro preventivo non è impugnabile per saltum davanti a questa Corte. 1.2. Invero, contro il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo non può essere proposto ricorso immediato per Cassazione, ma appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2337 del 07/01/2015, Rv. 26187401;

Sez. 6, n. 26232 del 11/06/2013, Rv. 2568140). Oggetto di ricorso in cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. sono le ordinanze emesse dal Tribunale della libertà all'esito del giudizio del riesame o di appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. La disposizione dell'art. 569 cod. proc. pen. (ricorso immediato per Cassazione), infatti, è relativa solo alle sentenze appellabili; dunque, come già affermato da questa Corte, nessuna disposizione di legge consente il ricorso per cassazione per saltum avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro e di conseguenza, ove erroneamente esperito, detta impugnazione deve essere qualificata come appello ex artt. 322-bis e 568 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 11869 del 08/02/2017, Rv. 269689;

Sez. 3, n. 19995 del 21/09/2016, dep. 27/04/2017, Rv. 269764). 1.3. Ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: «L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente questi trasmette gli atti al giudice competente». Alla luce degli insegnamenti di questa Corte in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Rv. 276934;

Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Rv. 273738; Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, dep. 17/02/2014, Rv. 259532; Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Rv. 220221).

2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere riqualificato come appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al competente Tribunale di Pescara. P.Q.M Qualificato il ricorso come appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., di