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Sentenza — n. 26265/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26265/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26265/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania con la quale l'imputato era stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 81 comma 2, cod.pen. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perché cedeva a Piazza Vittorio, Scampitilla Falco, Santonocito Vincenzo sostanza stupefacente tipo marjuana e cedeva a Famà Lorenzo sostanza stupefacente tipo crack, nonché deteneva a fini di spaccio, sostanza stupefacente tipo marijuna del peso di grammi 44,54, già suddivisa in n. 97 involucri.

Regesto Legislator

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art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 26265/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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traffico di cocaina imputazione per reati di stupefacenti tossicodipendenza infrazione qualificata LStup dipendenza da sostanze test sul consumo di droga

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod.proc.pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pulvirenti Paolo, nato a Catania il 21/06/1983 avverso la sentenza del 18/05/2021 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emaniuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso,

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania con la quale l'imputato era stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 81 comma 2, cod.pen. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perché cedeva a Piazza Vittorio, Scampitilla Falco, Santonocito Vincenzo sostanza stupefacente tipo marjuana e cedeva a Famà Lorenzo sostanza stupefacente tipo crack, nonché deteneva a fini di spaccio, sostanza stupefacente tipo marijuna del peso di grammi 44,54, già suddivisa in n. 97 involucri.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il difensore di fiducia dell'imputato, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: Violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett.

e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità in relazione alla cessione di sostanza stupefacente tipo crack. La sentenza impugnata sarebbe priva di un percorso logico argomentativo in relazione alla cessione di una dose di crack sotto il profilo dell'accertamento della natura dello stupefacente ceduto al Famà. Alle dichiarazioni dell'acquirente Famà non sarebbe seguito alcun accertamento tossicologico sulla natura dello stupefacente che ha dichiarato di avere acquistato dall'imputato, e ciò tenuto conto che l'imputato è stato trovai:o in possesso della sola sostanza stupefacente tipo marijuana.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione operata dal giudice del merito, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.

E' noto, infatti, che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'interno compendio indiziario. Così delimitato l'ambito del vizio di motivazione, la sentenza impugnata non è affetta dal denunciato vizio in assenza di illogicità manifesta, unica censura sollevata dal ricorrente. La corte territoriale, in continuità con la decisione di primo grado, emessa all'esito del giudizio sullo stato degli atti, ha confermato la responsabilità penale per la cessione di una dose di crack a Famà Lorenzo, (non è contestata la detenzione e la cessione della sostanza stupefacente tipo marijuana) sulla base delle dichiarazioni dell'acquirente Famà il quale ha riferito di avere preso contatti con il ragazzo seduto davanti al civico 10 di Viale Grimaldi e di aver varcato il portone e di avere ricevuto "10 euro di crack" dall'imputato, pur mancando il certificato di analisi.

Non è manifestamente illogica la motivazione della sentenza impugnata che ha posto a base della conferma della responsabilità, all'esito del giudizio abbreviato, le dichiarazioni rese dall'acquirente, la cui attendibilità non è neppure censurata, dichiarazioni rese dall'acquirente di modiche quantità di sostanze stupefacenti che sono utilizzabili nel giudizio a forma contratta per fondare la responsabilità.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in fa