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Sentenza — n. 26055/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claims regarding expert testimony and double conformity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26055/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Francesco Poma's appeal against the Trapani Tribunal's demolition order inadmissible. Poma argued that the expert witness lied about the building's conformity and that the 'double conformity' requirement was incorrectly excluded from the building permit. The court rejected these claims as manifestly unfounded because the expert's written record explicitly stated the structure violated urban planning norms at the time of construction.

Regesto Legislator

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Art. 36 comma 1 DPR 380/2001; Art. 606 comma 1 lett e c.p.p.: An appeal is inadmissible when the alleged violations of law or distortion of evidence are manifestly unfounded based on the official expert report.

Parole chiave

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inadmissible appeal double conformity expert testimony building permit urban planning norms divieto di demolizione violazione delle norme edilizie modifica della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36 comma 1 DPR 380/2001
Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 36, comma 1, d.P.R.
Art. 606 comma 1 lett e c.p.p.
Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, per travisamento della prova, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Poma Francesco, nato a Paceco il 02/12/1959 avverso l'ordinanza emessa in data 28/10/2021 dal Tribunale di Trapani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza adottata in data 20 ottobre 2021, e letta in udienza, il Tribunale di Trapani ha rigettato l'istanza con la quale Francesco Poma aveva chiesto la revoca dell'ordine di demolizione di un appartamento abusivamente realizzato. Il Tribunale, in particolare, ha precisato che l'appartamento è costituito da cinque vani posti al quarto piano di un edificio, realizzati in luogo di un terrazzo adibito in parte a lavanderia e in parte a portico, ed aventi superficie complessiva M di 140,87 mq. e volumetria di 408,52 mc. Ha poi rilevato che l'immobile è stato sì oggetto di concessione in sanatoria, ma questo provvedimento è illegittimo per difetto del presupposto della c.d. "doppia conformità": «nel momento in cui era stata realizzata, l'opera superava i limiti volumetrici consentiti».

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe Francesco Poma, con atto sottoscritto dall'avvocato Giuseppe Murana, articolando tre motivi, preceduti da una premessa nella quale si dà conto, sinteticamente, delle vicende intercorse dalla realizzazione dell'immobile alla pronuncia dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, per travisamento della prova, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alle dichiarazioni del perito nominato dal giudice dell'esecuzione.

Si deduce che le dichiarazioni del perito sono state travisate, perché questi, all'udienza del 16 settembre 2021, ha in realtà dichiarato che l'immobile oggetto dell'ordine di demolizione avrebbe potuto essere realizzato ed ha espressamente negato che lo stesso abbia superato i limiti volumetrici. Si allega al ricorso il verbale dell'udienza del 16 settembre 2021. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta illegittimità della concessione in sanatoria.

Si deduce che il requisito della c.d. "doppia conformità", richiesto dall'art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 per il rilascio di una concessione in sanatoria, illegittimamente è stato ritenuto insussistente. Si osserva che questo requisito è stato riconosciuto sia dal Comune, il quale ha rilasciato la concessione in sanatoria, sia dal perito nominato dal giudice dell'esecuzione. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta illegittimità della concessione in sanatoria.

Si deduce che l'ordinanza impugnata non ha spiegato perché la concessione in sanatoria deve ritenersi illegittima.

3. Il ricorso è inammissibile. Le censure esposte nel primo motivo, che contestano il travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni del perito, sono manifestamente infondate. Il perito, infatti, come risulta anche dal verbale allegato al ricorso, ha espressamente detto: «Non potevano chiudere l'ultimo piano e farlo diventare abitazione. [...] Grazie alla sanatoria e alla legge del 94 loro pagando gli oneri hanno potuto chiudere un ultimo piano»; inoltre, anche a domanda del Giudice, ha ribadito che i lavori in questione non erano conformi alla normativa urbanistica vigente nel 4 momento in cui sono stati realizzati.

Deve escludersi, quindi, che il perito abbia detto incontestabilmente che l'opera oggetto dell'ordine di demolizione avrebbe potuto essere realizzata nel momento in cui fu edificata. Le censure formulate nel secondo e nel terzo motivo, che sono tra loro collegate e che contestano la ritenuta illegittimità della concessione in sanatoria, deducendo l'erroneità dell'esclusione del requisito della c.d. "doppia conformità" di cui all'art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, sono manifestamente infondate proprio alla luce di quanto dichiarato dal perito e riportato nell'ordinanza impugnata.

Invero, come già riportato in precedenza, il perito ha dichiarato che i lavori oggetto dell'ordine di demolizione non erano conformi alla normativa urbanistica vigente nel momento in cui sono stati realizzati. Quindi, è stata correttamente esclusa la sussistenza del requisito della c.d. "doppia conformità" di cui all'art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001. Piuttosto, si sarebbe potuto porre il problema della sopravvenienza di concessione in sanatoria a norma della legge n. 724 del 1994, ma questo profilo non solo non risulta esaminato nell'ordinanza impugnata, ma, soprattutto, non è stato prospettato nel ricorso per cassazione oggetto della presente decisione.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi