Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 26049/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26049/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26049/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza emessa in data 9 marzo 2021, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti da Meher Mejeri, Sascha Mugnaini ed Elena Croitoru avverso la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità dei tre imputati sopra indicati per vari reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, e li aveva condannati, ciascuno, alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione e 20.000,00 euro di multa. La Corte d'appello ha ritenuto l'impugnazione inammissibile perché presentata fuori termine, ritenendo non applicabile la sospensione dei termini di cui all'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 26049/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò posto, va osservato che la giurisprudenza ha già puntualizzato che, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione del procedimento di primo grado formulata ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b), di. 17 marzo 2020, n. 18, dall'imputato detenuto, comporta anche la rinuncia alla sospensione dei termini per impugnare la sentenza (così Sez. 2, n. 8642 del 28/01/2021, Bonaccorso, Rv. 280763-01, la quale ha ritenuto corretta la decisione del giudice distrettuale che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto oltre il termine di cui all'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; cfr. anche Sez. 6, n. 27213 del 17/092020, Roci, Rv. 279662-01, per identiche conclusioni con riguardo al procedimento di riesame).

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico aggravato di stupefacenti procedimento in contumacia rinvio del dibattimento assenza prolungata sospensione di pena inattività successiva alla sospensione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Mejeri Meher, nato in Tunisia il 26/01/1986 2. Mugnaini Sascha, nato a Viareggio il 01/02/1979 3. Croitoru Elena, nata in Romania il 22/02/1979 avverso la sentenza emessa in data 09/03/2021 dalla Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 9 marzo 2021, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti da Meher Mejeri, Sascha Mugnaini ed Elena Croitoru avverso la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità dei tre imputati sopra indicati per vari reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, e li aveva condannati, ciascuno, alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione e 20.000,00 euro di multa. La Corte d'appello ha ritenuto l'impugnazione inammissibile perché presentata fuori termine, ritenendo non applicabile la sospensione dei termini di cui all'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020.

2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe Meher Mejeri, Sascha Mugnaini ed Elena Croitoru, con un unico atto sottoscritto dall'avvocato Nicola Giribaldi, articolato in un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 591, comma 1, lett.

c) e 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta inammissibilità per tardività dell'appello. Si deduce che la celebrazione del processo di primo grado in presenza all'udienza del 20 aprile 2020 non è conseguita alla preventiva richiesta degli imputati, bensì alla presentazione degli stessi in udienza, la quale era stata determinata dall'omessa comunicazione del rinvio d'ufficio, previsto in generale per tutte le udienze dalla disciplina emergenziale, e dal connesso rischio di subire un processo in assenza.

Si osserva, poi, che la deroga al regime emergenziale riguardava la celebrazione delle udienze con imputati detenuti e non la sospensione dei termini processuali, sicché questi, sia con riferimento al deposito della sentenza, sia con riferimento alla presentazione dell'impugnazione, dovevano ritenersi procrastinati fino al giorno 11 maggio 2020. Si precisa che una diversa interpretazione, che ritiene la deroga riferibile anche ai termini successivi allo svolgimento dell'udienza, avrebbe implicato oneri irragionevoli a carico degli imputati, per le evidenti difficoltà di ottenere persino la copia della sentenza da impugnare.

3. I ricorsi sono inammissibili. Preliminarmente, è utile precisare che l'udienza al cui esito è stata pronunciata la sentenza impugnata è stata celebrata perché gli imputati, odierni ricorrenti, ed il loro difensore, hanno presentato richiesta di trattazione del processo, con esclusione della sospensione dei termini, ed hanno assistito alla stessa da remoto. In ogni caso, la giurisprudenza ha anche chiarito che, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la richiesta "espressa" di trattazione da r7) parte del detenuto ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b), d.l. 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non richiede l'impiego di formule sacramentali, e che, quindi, la dichiarazione del detenuto di / /1_ / ' voler presenziare all'udienza in collegamento da remoto è direttamente espressiva della volontà di trattazione del procedimento (Sez. 1, n. 40803 del 15/07/2021, Caporrino, Rv. 282150-01).

Ciò posto, va osservato che la giurisprudenza ha già puntualizzato che, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione del procedimento di primo grado formulata ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b), di. 17 marzo 2020, n. 18, dall'imputato detenuto, comporta anche la rinuncia alla sospensione dei termini per impugnare la sentenza (così Sez. 2, n. 8642 del 28/01/2021, Bonaccorso, Rv. 280763-01, la quale ha ritenuto corretta la decisione del giudice distrettuale che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto oltre il termine di cui all'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; cfr. anche Sez. 6, n. 27213 del 17/092020, Roci, Rv. 279662-01, per identiche conclusioni con riguardo al procedimento di riesame).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f