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Sentenza — n. 25649/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls plea bargain sentence for omitting mandatory confiscation of illicit profits in tax crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25649/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a plea bargain sentence, arguing the court failed to apply mandatory confiscation of illicit profits. The Supreme Court found the appeal founded, citing recent precedent that such confiscation is mandatory for tax crimes regardless of the plea agreement. Consequently, the court annulled the sentence regarding the confiscation issue and remanded the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: A plea bargain sentence omitting mandatory confiscation of illicit profits is appealable under general cassation rules because confiscation constitutes a mandatory security measure for the specific offense.

Parole chiave

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mandatory confiscation plea bargain sentence tax crimes illicit profits cassation appeal remand for retrial security measure differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza del 05/10/2021, il Tribunale di Bergamo ha applicato a BUTERA Simone, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il Pubblico Ministero in relazione al reato a lui ascritto di cui all'art.
Art. 606 cod. proc. pen.
pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen.» (Sez.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno di recente chiarito che «la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
D.Lgs. n. 74 del 2000
D.Lgs. n. 158 del 2015
14 del citato D.Lgs. n. 158 del 2015».
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 05/10/2021, il Tribunale di Bergamo ha applicato a BUTERA Simone, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il Pubblico Ministero in relazione al reato a lui ascritto di cui all'art.
art. 606 cod. proc. pen
pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen.» (Sez.
art. 322-ter cod. pen
158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019
pen.» (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep.
Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016
Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv.
Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016
Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016, dep.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia nel procedimento a carico di: BUTERA Simone, nato a Roma il 18/11/1977 avverso la sentenza emessa il 05/10/2021 dal Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 05/10/2021, il Tribunale di Bergamo ha applicato a BUTERA Simone, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il Pubblico Ministero in relazione al reato a lui ascritto di cui all'art. 5 d.l.vo n. 74 del 2000.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione, in sentenza, della confisca obbligatoria del profitto del reato.

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio in parte qua della sentenza impugnata, evidenziando l'ammissibilità e la fondatezza della censura proposta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno di recente chiarito che «la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 03).

Nessun dubbio, d'altra parte, può porsi sulla sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'applicazione della confisca obbligatoria del profitto del reato (cfr. Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386 - 01, secondo la quale «in materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma secondo, del predetto D.Lgs. (introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato D.Lgs. n. 158 del 2015».

In senso conforme, sempre con riferimento ad una fattispecie di reati tributari, cfr. ad es. Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016, dep. 2017, Zaini, Rv. 268829 - 01: «la confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell'autore, ma diretta a privare quest'ultimo del beneficio economico tratto dall'illecito, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale dell'attività criminosa».

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo. Così deciso il 10 maggio 2022 Il Con