Cassation annuls GIP order denying crime continuation due to insufficient reasoning ignoring prior judicial findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the GIP's order denying the request to join crimes under the principle of continuation. The lower court rejected the request based solely on the time gap between offenses, ignoring the defendant's argument that all acts stemmed from a single criminal intent within the same business entity. The Court held that the GIP erred by failing to consider the continuity already established by the trial judge for similar acts, thereby violating the right to defense and the duty to provide adequate reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: The judge of execution cannot deny the continuity of crimes already recognized by the judge of cognition without demonstrating specific and significant circumstances proving the new facts do not belong to the original criminal design.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vitagliano Umberto, nato a Monza il 18/10/1960 avverso l'ordinanza del 27/7/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto il rigetto del ricoroso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27/7/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza rigettava l'istanza con la quale Umberto Vitagliano aveva chiesto riconoscersi il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze dal G.i.p. del Tribunale di Monza del 20/12/2017 (irr. 14/9/2018) e del Tribunale di Monza del 4/2/2018 (irr. 24/10/2019).
2. Propone ricorso per cassazione il Vitagliano, a mezzo del proprio difensore, deducendo il difetto di motivazione. Il Tribunale avrebbe rigettato la richiesta di continuazione senza valutare il tenore dei reati in oggetto (delitti tributari commessi a distanza di un anno l'uno dall'altro, nella medesima qualità di titolare della ditta individuale PERG), chiara espressione di un'unica ideazione, di una sola intesa psicologica iniziale; le diverse fattispecie, infatti, sarebbero state rette dall'intento di realizzare condotte evasive in tema di imposte sui redditi ed IVA, nell'ambito gestionale della propria azienda e quali singoli tasselli di un unico disegno.
La motivazione stesa dal Tribunale, peraltro, sarebbe palesemente carente, quasi assente, dato che valorizzerebbe il solo dato cronologico, in sé del tutto insufficiente; specie considerando, peraltro, che i reati di cui alla sentenza del 4/2/2018 sarebbero stati già uniti nel vincolo della continuazione dallo stesso Giudice del fatto. Con un tale simulacro di argomento, infine, sarebbe stato leso il diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost., avendo il Giudice abdicato al dovere costituzionale di motivare l'ordinanza; della quale, dunque, si imporrebbe l'annullamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso risulta fondato.
5. Occorre premettere che nei confronti del Vitagliano sono state pronunciate due sentenze ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ormai irrevocabili:
a) G.i.p. del Tribunale di Monza del 20/12/2017, con riguardo al delitto di cui all'art. 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso il 21/9/2012;
b) Tribunale di Monza del 4/2/2018, con riguardo ai delitti di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. 2, 4, d. Igs. n. 74 del 2000, commessi il 20/12/2013, 29/12/2014, 22/12/2015 e 23/12/2016. 5.1. Tutte le condotte sono state realizzate nella qualità di titolare della ditta individuale PERG di Vitagliano Umberto.
6. Tanto premesso, il G.i.p. del Tribunale di Monza, investito dell'incidente di esecuzione, ha rigettato la richiesta di continuazione tra i reati con il solo argomento cronologico, ossia evidenziando che, tra i fatti di cui alle due sentenze, "è trascorso un lasso di tempo tale da essere incompatibile con un'ideazione criminosa originaria".
7. Ebbene, con questa sintetica motivazione il Giudice ha omesso l'esame di vari elementi che, invero, ben possono assumere rilievo ai fini della decisione, quali la tipologia dei reati riconosciuti (tutti delitti di cui agli artt. 2 e 4, d. Igs. n. 74 del 2000) e la qualità soggettiva che li aveva supportati (legale rappresentante della ditta individuale PERG); ancora, il Tribunale ha ritenuto eccessivo - nell'ottica proposta dal ricorrente - il tempo trascorso tra la condotta ex art. 4 di cui alla prima sentenza (del 20/12/2017) e quelle ex artt. 2 e 4 di cui alla seconda (del 4/2/2018), pari a circa 3 anni, ma non ha considerato che con quest'ultima decisione erano stati uniti nel vincolo della continuazione — già dal giudice della cognizione - condotte contestate al 20/12/2013 (art.
4) ed al 29/12/2014, 22/12/2015 e 23/12/2016 (art. 2), così coprendosi lo stesso arco temporale richiamato nell'ordinanza. A questo riguardo, peraltro, occorre ribadire che, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione non può prescindere dal riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione con riguardo ad altri episodi analoghi, giudicati separatamente e con un'unica sentenza, e può escludere l'esistenza del vincolo in questione solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti, oggetto della richiesta presentata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione (tra le altre, Sez. 1, n. 37041 del 26/6/2019, Palumbo, Rv. 276944).
8. L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia pe