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Sentenza — n. 25646/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25646/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25646/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 30/11/2021, la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato l'istanza, presentata da CIOCE Antonio, di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate ed oggetto del giudizio definito con sentenza in data 29/09/1998 della Corte d'Appello di Napoli, divenuta irrevocabile.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 25646/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza del 30/11/2021, la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato l'istanza, presentata da CIOCE Antonio, di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate ed oggetto del giudizio definito con sentenza in data 29/09/1998 della Corte d'Appello di Napoli, divenuta irrevocabile.

Parole chiave

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disdetta della locazione abitativa allontanamento nonostante motivi di salute revoca dell'annullamento soppressione della rendita d'invalidità ritiro della domanda divieto di demolizione
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: CIOCE Antonio, nato a Napoli il 05/08/1948 avverso l'ordinanza emessa in data 30/11/2021 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 30/11/2021, la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato l'istanza, presentata da CIOCE Antonio, di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate ed oggetto del giudizio definito con sentenza in data 29/09/1998 della Corte d'Appello di Napoli, divenuta irrevocabile.

2. Ricorre per cassazione il CIOCE, a mezzo del proprio difensore, deducendo l'omessa citazione per l'udienza in Corte d'Appello del 16/11/2021, nonché vizio di motivazione dell'ordinanza con riferimento alle precarie condizioni economiche del ricorrente, privo di altra abitazione, alle sue gravi condizioni di salute, alla concedibilità del condono richiesto nella prospettiva di una riperimetrazione dell'area soggetta a rischio idrogeologico.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo rituale l'instaurazione del contraddittorio e manifestamente infondate le censure dedotte con il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con atto trasmesso in data 27/04/2022, il ricorrente ha comunicato la propria rinuncia al ricorso, prospettando un sopravvenuto difetto di interesse alla sua coltivazione, e chiedendo di essere esonerato dal pagamento delle spese. Osserva il Collegio che la prospettazione di un sopravvenuto difetto di interesse non è stata corredata da documentazione illustrativa: circostanza che preclude a questa Corte la possibilità di verificare la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di esonero. Da ciò consegue una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del CIOCE al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che - tenendo conto di quanto fin qui esposto - può essere quantificata in Euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammen