Sentenza — n. 25641/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl tribunale di Napoli adito ex art. 309 cod. proc. pen., nell'interesse di Barbato Salvatore avverso l'ordinanza del 4 novembre 2011 con cui il Gip del medesimo tribunale aveva applicato nei confronti di Barbato Salvatore la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, confermava l'ordinanza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc. pen, art. 589 comma 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25641/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 309 cod. proc. pen., nell'interesse di Barbato Salvatore avverso l'ordinanza del 4 novembre 2011 con cui il Gip del medesimo tribunale aveva applicato nei confronti di Barbato Salvatore la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, confermava l'ordinanza impugnata.
Parole chiave
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Barbato Salvatore nato a Napoli il 17/02/1959; avverso la ordinanza del 21/12/2021 del tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il tribunale di Napoli adito ex art. 309 cod. proc. pen., nell'interesse di Barbato Salvatore avverso l'ordinanza del 4 novembre 2011 con cui il Gip del medesimo tribunale aveva applicato nei confronti di Barbato Salvatore la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, confermava l'ordinanza impugnata.
2. Avverso la ordinanza suindicata propone ricorso per cassazione il Barbato Salvatore,_mediante il proprio difensore, deducendo un motivo di impugnazione.
3. Deduce il vizio di mancanza di motivazione per l'omessa valutazione della documentazione depositata in occasione della udienza camerale del 21 dicembre 2021, ed in relazione alla dedotta prognosi di sopravvenuta mancanza o attenuazione delle esigenze cautelari tale da poter giustificare l'applicazione di una misura meno afflittiva.
4. Il ricorrente ha poi successivamente presentato mediante il proprio difensore munito di procura speciale, dichiarazione di rinunzia al ricorso proposto ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen.
5. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., di sostenere il pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile i! ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle Ammende