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Sentenza — n. 25634/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25634/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25634/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 28 aprile 2021, il tribunale di Oristano condannava Marcello Luca e Suella Gino in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 30 comma 1 lett. a) L. 157/92, per avere, nel periodo di divieto generale, cacciato e ucciso un cinghiale.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, artt. 110 cod. pen; Sentenza — n. 25634/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rappresenta vizi di motivazione, lamentando la mancata illustrazione della esclusione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. - di cui sussisterebbero i presupposti, come indicati in ricorso, con rilevanza anche del comportamento collaborativo successivamente al fatto - e del beneficio della sospensione condizionale della pena - sussistendo anche per esso i relativi presupposti - 4. Il ricorso è fondato: a fronte di espressa richiesta di applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. e dei benefici di legge (come da intestazione della sentenza impugnata), che come tali devono ritenersi comprensivi anche di quello della sospensione condizionale della pena, manca del tutto qualisisi motivazione circa l 'esclusione di fatto operata.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale atto sessuale con un detenuto sanzioni penali errore giudiziario regolamentazione della caccia istigazione e aiuto al suicidio

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Rappresenta vizi di motivazione, lamentando la mancata illustrazione della esclusione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen.
artt. 110 cod. pen
Con sentenza del 28 aprile 2021, il tribunale di Oristano condannava Marcello Luca e Suella Gino in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Suella Gino nato a Decimoputzu il 05/07/1949; avverso la sentenza del 28/04/2021 del tribunale di Oristano; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Marilia Di Nardo che ha chiesto l'annulamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e della pena sospesa.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 28 aprile 2021, il tribunale di Oristano condannava Marcello Luca e Suella Gino in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 30 comma 1 lett.

a) L. 157/92, per avere, nel periodo di divieto generale, cacciato e ucciso un cinghiale.

2. Avverso la sentenza della Suprema Corte prima indicata, Suella Gino, mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando un unico motivo di impugnazione.

3. Rappresenta vizi di motivazione, lamentando la mancata illustrazione della esclusione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. - di cui sussisterebbero i presupposti, come indicati in ricorso, con rilevanza anche del comportamento collaborativo successivamente al fatto - e del beneficio della sospensione condizionale della pena - sussistendo anche per esso i relativi presupposti - 4. Il ricorso è fondato: a fronte di espressa richiesta di applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. e dei benefici di legge (come da intestazione della sentenza impugnata), che come tali devono ritenersi comprensivi anche di quello della sospensione condizionale della pena, manca del tutto qualisisi motivazione circa l 'esclusione di fatto operata.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente alle statuizioni riguardanti la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e la sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Oristano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni riguardanti la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e la sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Oristano. Così deci