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Sentenza — n. 25623/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25623/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25623/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 23 marzo 2021, la corte di appello di Roma confermava la sentenza del 15 giugno 2020 del tribunale di Velletri, con la quale Di Biase Piero Antonio era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 10 ter del Dlgs. 74/2000. Avverso la sentenza suindicata propone ricorso per cassazione il Di Biase Piero Antonio,_mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25623/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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responsabilità dell'amministratore assoggettamento all'IVA omissione della contabilità omissione del contribuente dichiarazione fiscale tardiva amministrazione infedele qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
I giudici si sarebbero limitati alla valutazione di una sola considerazione proposta con i motivi di gravame a sostegno delle invocate attenuanti, inerente il lieve superamento della soglia di punibilità del reato, incorrendo in un vizio di illogicità, atteso che l'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Biase Piero Antonio nato a Roma il 02/10/1957; avverso la sentenza del 23/03/2021 della corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to Popolizio Antonella che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 marzo 2021, la corte di appello di Roma confermava la sentenza del 15 giugno 2020 del tribunale di Velletri, con la quale Di Biase Piero Antonio era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 10 ter del Dlgs. 74/2000.

2. Avverso la sentenza suindicata propone ricorso per cassazione il Di Biase Piero Antonio,_mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione.

3. Con il primo motivo, deduce vizi di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità penale dolosa. Nell'esaminare il profilo del dolo i giudici di appello avrebbero trascurato le critiche difensive e sarebbero incorsi in un vizio di illogicità nell'evocare un obbligo di accantonamento non riferibile al ricorrente, che sarebbe subentrato nella carica di rappresentante legale alla scadenza del termine ultimo di versamento dell'Iva, e avrebbero ricavato la sussistenza del dolo dalla mera veste di amministratore unico della società, assunta dal ricorrente il 16 settembre 2013, spostando il momento di verifica del dolo al momento della acquisizione di tale veste rispetto a quello della contestata omissione.

La corte di appello non avrebbe considerato le allegazioni difensive inerenti il decorso di soli tre mesi tra l'assunzione della carica da parte del ricorrente e la scadenza del termine per il versamento omesso, nonché la circostanza per cui la società già versava in uno stato irreversibile di decozione, e quindi la motivazione redatta sarebbe mancante o comunque illogica, in contrasto altresì con la fattispecie di cui all'art. 10 ter del Dlgs. 74/2000.

4. Deduce con il secondo motivo vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. I giudici si sarebbero limitati alla valutazione di una sola considerazione proposta con i motivi di gravame a sostegno delle invocate attenuanti, inerente il lieve superamento della soglia di punibilità del reato, incorrendo in un vizio di illogicità, atteso che l'art. 133 cod. pen. richiede una valutazione della gravità del danno e del pericolo cagionato. Inoltre, la valutazione della entità del danno sarebbe meramente soggettiva nonché illogica, non potendosi escludere che un omesso versamento di poco superiore alla soglia stabilita per legge sia sempre poco offensivo, con conseguenze utili anche ai fini della concessione delle attenuanti generiche.

5. Con il terzo motivo deduce vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, Sarebbe illogica la predetta esclusione, operandosi un acritico parallelismo tra la sussistenza di precedenti penali e l'impossibilità di concedere la sospensione della pena, eludendosi il principio della possibile applicazione del beneficio anche a fronte di precedenti penali. Essendo quelli a carico del ricorrente risalenti e puniti con pene basse nonchè dichiarati estinti. Sul punto la motivazione, articolata nei termini così criticati, sarebbe mancante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile. Premesso che ai fini del dolo del reato non è necessario, per i casi quali quello in esame, il dolo eventuale, essendo sufficiente la consapevolezza della scadenza del termine e la volontaria omissione del pagamento alla scadenza, si osserva che la censura di illogicità rivolta al passaggio motivazionale è manifestamente infondata siccome decontestualizzata, atteso che i giudici diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, si sono subito concentrati nella verifica dei motivi di appello tanto da aver voluto prescindere da ogni considerazione della tematica dell'accantonamento delle somme dovute, come emerge dalla chiara frase " "al di là di ogni considerazione in tema di obbligo di accantonamento".

E in effetti, essi hanno congruamente evidenziato come l'attività di subentro nella carica rappresentativa di una società non può tradursi in un'acritica assunzione della stessa, estranea ad ogni diligente verifica dello stato dell'ente e della relativa situazione finanziaria, pena la facile quanto irragionevole elusione dei doveri in esame attraverso la mera sostituzione, in limine alla scadenza dell'adempimento dovuto, tra il precedente amministratore e quello nuovo. Gli stessi giudici inoltre, hanno richiamato un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per cui a fronte dello stato di crisi è comunque necessario dimostrare l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni tributarie non dipendente in alcun modo dall'interessato.

Si tratta di un ordito motivazionale in linea con i principi espressi da questa Corte, che ha già evidenziato come la semplice accettazione o il semplice mantenimento della carica attribuiscono all'amministratore specifici doveri di vigilanza e controllo, la cui violazione comporta una responsabilità penale diretta a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o, comunque, a titolo di dolo eventuale, per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (cfr.

Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018 Rv. 273939 - 02; Sez. 3, n. 14432 del 19/09/2013 (dep. 27/03/2014) Rv. 258689 - 01). Tali doveri di vigilanza e controllo evidentemente coinvolgono anche la previa verifica dello stato economico e finanziario della società in cui si subentri, quale presupposto di una diligente e quindi necessariamente consapevole acquisizione della carica. Ed invero sul punto questa corte ha specificamente evidenziato che risponde del reato di omesso versamento di IVA (art. 10-ter, D.Lgs. 74 del 2000), quanto meno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. (Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015 (dep. 18/08/2015) Rv. 264882 - 01).

Pertanto, a fronte di una motivazione corretta e immune da vizi, non emerge alcun difetto motivazionale, tantomeno di carenza di motivazione rispetto alle doglianze difensive come dedotte sul punto. Quanto alla censura relativa alla sottolineatura della corte, circa la necessità che l'inadempimento, pur a fronte di crisi aziendale, non dipenda assolutamente dall'interessato, essa, fondata sul richiamo al breve decorso dell'incarico rappresentativo rispetto alla scadenza del termine per l'adempimento dovuto e su uno stato di irreversibile decozione, appare poco specifica e congruente rispetto al generale principio per cui l'oggettiva impossibilità di adempiere può avere rilevanza solo se dovuta a causa di forza maggiore, e per configurare la sussistenza di tale situazione è necessario che siano assolti precisi oneri di allegazione, che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto (cfr. da ultimo in motivazione Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 (dep. 25/02/2015) Rv. 263128 - 01 Schirosi).

Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014;

Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, Tonti Sauro; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Mercutello, Rv. 258055). La Suprema Corte ha sul punto conseguentemente precisato che poiché la forza maggiore postula l'individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente, va escluso che le mere difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante. (Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv. 255880;

Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986). Tanto alla luce del principio generale per cui nei reati omissivi integra la causa di forza maggiore l'assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso (Sez. 6, n. 10116 del 23/03/1990, Iannone, Rv. 184856).Z-0. Consegue che, da una parte, la corte, nel rilevare in sostanza la mancata dimostrazione della oggettiva impossibilità di adempimento, da assicurare secondo le linee guida in precedenza esposte, ha risposto alla doglianza difensiva, così escludendosi ogni vizio di omessa motivazione, dall'altra, la censura proposta propone dati di riscontro insufficienti e poco specifici rispetto all'onere d'allegazione incombente sull'interessato.

Tanto più alla luce anche della prima sentenza (trattasi di un caso di cd. "doppia conforme" per cui la motivazione deve essere desunta dall'esame complessivo delle due sentenze), in cui si evidenzia che ancora nel successivo anno (2014) la società del ricorrente impiegava 125 soci lavoratori ed emetteva fatture per importi rilevanti.

2. Il secondo motivo, riguardante vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, appare manifestamente infondato a fronte del superamento della soglia di punibilità pari a circa 79.000,00 euro che integrano circa il 30 % in più; cosicchè, al di là della complessiva elaborazione motivazionale formulata, il giudizio di gravità espresso è comunque coerente anche solo nella parte che comprende l'ammontare che ha superato la soglia di punibilità.

3. Anche il terzo motivo è inammissibile perché la sospensione non è stata concessa per i precedenti a carico, che escludono una prognosi favorevole. Tanto più che alla luce della prima sentenza è già stato concesso una volta il beneficio e uno dei due precedenti è specifico. Peraltro il giudizio di irrilevanza della intervenuta estinzione del reati precedenti è in linea con il principio per cui, ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati. (Sez. 4 - n. 41291 del 11/09/2019 Rv. 277355 - 01).4.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e cond