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Ordinanza — n. 25323/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defense lawyer was not registered on the special bar list.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25323/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense lawyer who signed the document was not registered on the special list of advocates authorized to practice before higher courts. Although the appellant contested the conviction and sentencing, the procedural defect regarding the lawyer's qualification rendered the appeal void under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the Court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The signature of an appeal or cassation petition by a lawyer not enrolled in the special register for higher courts renders the petition inadmissible, regardless of whether the appeal was converted from a first-instance appeal.

Parole chiave

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special bar list requirement cassation inadmissibility unqualified defense counsel Article 613 criminal procedure procedural defect dismissal valutazione dei rischi correzione di errore materiale obbligo di edizione di documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 613 cod. proc. pen
Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti
258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Pinelli Christian, nato a Brescia il 14/03/1978 avverso la sentenza del 15/09/2021 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 settembre 2021 il Tribunale di Brescia ha condannato Christian Pinelli, nella qualità di titolare della soc. coop. Real Excellence, alla pena di euro 2500 di ammenda per il reato di cui all'art. 29, comma 1, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in relazione all'art. 55, comma 1, lett.

a) dei medesimo d.lgs. 81 del 2008.

2. Avverso tale provvedimento è stato proposto appello - poi convertito in ricorso per cassazione stante l'inappellabilità della pronuncia — tramite il quale è stata contestata in primo luogo l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Col secondo motivo è stata censurata la dosimetria della pena, anche in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla non concessa sospensione condizionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Dalla consultazione dell'Elenco speciale degli avvocati cassazionisti e di quello degli iscritti all'Ordine degli avvocati di Brescia, emerge infatti che l'avvocato Raffaele Coen, difensore di fiducia dell'imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori. 3.1.1. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 09/06/2022 Il Con glier