Sentenza — n. 25318/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl tribunale di Prato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. applicava, nei confronti di Marino Pompeo ed in relazione agli artt. 256 comma 4 (capo a) e 256 comma 1 lett. a) e comma 2 (capo b) del Dlgs. 152/06, la pena di euro 700 per il capo a) e di euro 1400,00 per il capo b). Ed applicava altresì in favore del Marino Pompeo il beneficio della sospensione condizionale della pena • • 2. Avverso la predetta sentenza Marino Pompeo mediante il proprio difensore propone ricorso per cassazione, deducendo un motivo di impugnazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25318/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla applicazione della sospensione condizionale della pena, che va esclusa ex art. 620 lett. I) cod. proc. pen., siccome accessoria e non coinvolta nell'ambito dell'intervenuto accordo.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Marino Pompeo nato a Foggia il 17/05/1962; avverso la sentenza del 15/05/2018 del tribunale di Prato; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Domenico Seccia che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale di Prato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. applicava, nei confronti di Marino Pompeo ed in relazione agli artt. 256 comma 4 (capo a) e 256 comma 1 lett.
a) e comma 2 (capo b) del Dlgs. 152/06, la pena di euro 700 per il capo a) e di euro 1400,00 per il capo b). Ed applicava altresì in favore del Marino Pompeo il beneficio della sospensione condizionale della pena • • 2. Avverso la predetta sentenza Marino Pompeo mediante il proprio difensore propone ricorso per cassazione, deducendo un motivo di impugnazione.
3. Deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett.
b) ed e) cod. proc. pen., avendo il giudice disposto d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena, non concordato ed anzi espressamente escluso dal ricorrente. Si rappresenta altresì il pregiudizio derivante dalla applicazione della sospensione condizionale in parola. Con relativo interesse alla proposizione della impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, in assenza di espressa pattuizione circa l'applicazione della sospensione condizionale della pena, atteso che in tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del -principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio. (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019 Rv. 277610 - 01).
2. Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla applicazione della sospensione condizionale della pena, che va esclusa ex art. 620 lett. I) cod. proc. pen., siccome accessoria e non coinvolta nell'ambito dell'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della sospensione condizionale della pena, beneficio