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Sentenza — n. 25316/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25316/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25316/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Torcasio Iolanda, nata a Lamezia Terme il 05/07/1955 avverso l'ordinanza del 07/12/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 324 cod.proc.pen, art. 325 cod. proc. pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 25316/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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sequestro di beni immobili sequestrabilità grave restrizione all'uso futuro prevedibile idoneità all'edificazione immobile occupato zona inedificabile

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod.proc.pen
art. 325 cod. proc. pen
Va, rammentato che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen.
art. 616 cod.proc.pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Torcasio Iolanda, nata a Lamezia Terme il 05/07/1955 avverso l'ordinanza del 07/12/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame, ex art. 324 cod.proc.pen., avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme con cui era stato disposto il sequestro preventivo di un immobile realizzato in assenza di permesso a costruire, in relazione al reato di cui all'art. 44 lett.

b) del d.P.R. n. 380 del 2001, confermando il fumus commissi delicti e il periculum in mora derivante dalla necessità di impedire che la libera disponibilità del fabbricato da parte dell'indagata Torcasio Iolanda possa "aggravare le conseguenze del reato spingendola a proseguire i lavori".a 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagata deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione alla sussistenza del periculum in mora tenuto conto che l'immobile era già completato. L'ultimazione dei lavori non consentirebbe l'adozione del provvedimento di sequestro in quanto mancherebbe la dimostrazione che la libera disponibilità del bene possa aggravare le conseguenze del reato. Mancherebbe la motivazione sulle conseguenze ulteriori sul regolare assetto del territorio e incidere sul carico urbanistico avuto riguardo agli indici della consistenza dell'insediamento edilizio, del numero dei famigliari nonché della domanda di strutture e opere collettive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile perché privo della specificità non coniugandosi con le ragioni della decisione. Va, rammentato che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Secondo le Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710), nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093), non può dedursi, viceversa, il vizio di motivazione, autonomamente denunciabile attraverso l'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. Ciò premesso, il provvedimento impugnato appare sorretto da logica e congrua motivazione, dunque per nulla apparente, là dove nell'esposizione degli elementi di prova in ordine al fumus del reato ha descritto le fasi dell'accertamento dell'abuso edilizio: segnatamente dopo un primo sopralluogo in data 28/10/2021, nel quale era stata accertata l'esecuzione di lavori di costruzione di un immobile totalmente abusivo (circostanza pacifica), l'ordinanza rilevava che, in seguito ad un successivo sopralluogo del 4 novembre 2021, era appurato che i lavori edili erano proseguiti di talchè veniva disposto il sequestro preventivo d'urgenza da parte della P.G. poi convalidato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme che disponeva il sequestro preventivo ora impugnato.

Ora la ricorrente contesta l'adeguatezza della motivazione sul periculum in mora sull'assunto che l'immobile era ultimato, non confrontandosi con il provvedimento impugnato che ha rilevato la prosecuzione dei lavori tra il primo e il secondo sopralluogo, e la non ultimazione di questi (segnatamente dal verbale di sopralluogo di legge la non ultimazione dei lavori). Il periculum in mora è stato, quindi, adeguatamente argomentato, stante la non ultimazione dei lavori, sul rilievo che la misura cautelare era finalizzata a impedire la protrazione del reato in quanto la libera disponibilità del bene in capo all'indagata avrebbe consentito la prosecuzione dei lavori (Sez. 3, n. 39731 del 28/09/2011, P.M. in proc.

Rainone, Rv. 251304; Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003, P.G. in proc. Innocenti, Rv. 223722).

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in fa