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Sentenza — n. 25315/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the defendant, not the property owner, lacked concrete interest in the seizure's return.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25315/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defendant had no standing to challenge the seizure. Although the defendant was the suspect, the seized land and vehicle belonged to a third-party company, and he failed to demonstrate a concrete interest in their return. Consequently, the court upheld the lower tribunal's rejection of the review request and ordered the defendant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 322, comma 1; Art. 568, comma 3 cod. proc. pen.: An accused may request a review of a preventive seizure only if they have a concrete and actual interest in the restitution of the seized property, which must be typified by the specific procedural outcome.

Parole chiave

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preventive seizure review standing requirement concrete interest third party property inadmissible appeal procedural standing restitution of property sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 322, comma 1 cod. proc. pen.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod.
Art. 568, comma 3 cod. proc. pen.
Accanto a questa deve, altresì, sussistere l'interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale e dall'art. 568 cod.proc.pen., disposizione applicabile anche nel procedimento ex art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
art. 324 cod.proc.pen
in relazione all'art. 324 comma 3 cod.proc.pen., vizio di apparente motivazione.
art. 324 comma 3 cod.proc.pen
in relazione all'art. 324 comma 3 cod.proc.pen., vizio di apparente motivazione.
art. 322 cod. proc. pen
In via generale la legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale è attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen.
art. 568 cod.proc.pen
Accanto a questa deve, altresì, sussistere l'interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale e dall'art. 568 cod.proc.pen., disposizione applicabile anche nel procedimento ex art.
art. 568, comma 3 cod.proc.pen
Si è, in particolare, evidenziato che il principio generale espresso dall'art. 568, comma 3 cod.proc.pen.
art. 616 cod.proc.pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca
Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances
Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Moriconi Daniele, nato a Terni il 26/11/1981 avverso l'ordinanza del 17/02/2022 del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore che insiste nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Latina ha rigettato l'istanza di riesame, ex art. 324 cod.proc.pen., avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina con la quale era stato disposto il sequestro preventivo di un terreno sito in Latina, di proprietà della Juwi Sviluppo Italia -01 srl e di un mezzo meccanico, in relazione ad indagini svolte nei confronti del Moriconi per il reato di cui all'art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004, confermando il relativo decreto.2. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato deducendo: - violazione dell'art. 606, lett.

c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 324 comma 3 cod.proc.pen., vizio di apparente motivazione. Lamenta il ricorrente che il tribunale avrebbe omesso di rispondere al secondo motivo di riesame con il quale si deduceva la mancata trasmissione da parte della Procura della Repubblica al Tribunale del riesame, di alcuni atti su cui si fondava il provvedimento di sequestro adottato dal G.I.P., equivocando il tenore della doglianza che non riguardava la trasmissione degli atti al G.I.P., ma dal Pubblico Ministero al Tribunale del riesame ex art. 324 comma 3 cod.proc.pen. così determinando un vizio d motivazione apparente del provvedimento impugnato. Evidenzia in particolare la mancata trasmissione degli atti allegati alla CNR ovvero foro aeree dell'area interessata, visure catastali e camerali, comunicazione della società ai Carabinieri forestali del 14/1272021 e relazione vegetazionale redatta dall'agronomo su incarico della società del ricorrente;

2. violazione di legge in ordine alla motivazione apparente della sussistenza del periculum in mora.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile. L'indagato, non titolare del bene sequestrato, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame che ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un terreno e di un mezzo meccanico di proprietà della società Juwi Sviluppo Italia -01 srl, di cui è legale rappresentante. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01;

Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713 - 01). In via generale la legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale è attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen. all'imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Accanto a questa deve, altresì, sussistere l'interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale e dall'art. 568 cod.proc.pen., disposizione applicabile anche nel procedimento ex art. 322 cod.proc.pen. Si è, in particolare, evidenziato che il principio generale espresso dall'art. 568, comma 3 cod.proc.pen. secondo cui la persona sottoposta alle indagini nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo è legittimata a richiedere il riesame di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi, purchè sussista il concreto interesse che va individuato nella restituzione della cosa sequestrata che costituisce il risultato tipico della impugnazione.

4. Nel caso in esame, Moricone Daniele, persona fisica indagato nel procedimento penale, non ha allegato l'interesse alla restituzione del bene di proprietà della società non avendo allegato una situazione in forza della quale vanterebbe il diritto ad ottenere la restituzione del terreno e del mezzo meccanico.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore