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Sentenza — n. 25313/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25313/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25313/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza del 25 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato l'appello proposto dal difensore di Mauricio Costa avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 25 ottobre 2021 con cui ha rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo dell'autocarro Piaggio Porter adoperato per il trasporto e smaltimento di rifiuti non pericolosi disposto con decreto del 30 dicembre 2020.

Regesto Legislator

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art. 325 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25313/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La motivazione dell'ordinanza impugnata è presente e non può in alcun modo essere definita apparente. 1.2. Il ricorso è manifestamente infondato laddove deduce il vizio di violazione di legge sulla sussistenza dell'occasionalità della condotta. La sentenza citata dal ricorrente (Sez. 3, n.6735 del 12/01/2018) è in linea con la giurisprudenza applicata dal Tribunale dei riesame. 1.2.1. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che sia sufficiente anche una sola condotta per concretizzare una delle ipotesi alternative previste dall'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 ed ha escluso la non occasionalità in base al quantitativo dei rifiuti, alla loro provenienza dall'attività imprenditoriale, al possesso del veicolo adeguato. 1.2.2.

Parole chiave

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reati contro le pubbliche comunicazioni sequestro del veicolo trasporti internazionali su strada pena detentiva sostitutiva abbandono del procedimento per infrazione stradale transito per estradizione

Disposizioni normative citate

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art. 325 cod. proc. pen
pen., nella parte in cui deduce il vizio della motivazione, al di fuori dei limiti ex art. 325 cod. proc. pen., richiamando la lettura degli elementi di prova e contestando la ricostruzione in fatto effettuata dal Tribunale del riesame.
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Testo completo

la seguente SENTENZIA sul ricorso proposto da: COSTA MAURICIO nato a SERAING (BELGIO) il 22/08/1974 avverso l'ordinanza del 25/11/2021 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG Ci P- (=.- Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Lette le conclusioni del difensore, avv. Enrico Bermici Il difensore insiste nell'accoglimento dei motivi indicati. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza del 25 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato l'appello proposto dal difensore di Mauricio Costa avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 25 ottobre 2021 con cui ha rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo dell'autocarro Piaggio Porter adoperato per il trasporto e smaltimento di rifiuti non pericolosi disposto con decreto del 30 dicembre 2020.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo ex art. 606, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea interpretazione dell'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 in relazione al fumus commissi delicti ed al periculum in mora, alla luce del principio di offensività penale. Tenuto conto della «durezza sanzionatoria e la natura contravvenzionale della fattispecie de qua, l'irrogazione della sanzione del sequestro prima, e della confisca poi, non deve essere consentita in presenza di condotte non offensive in concreto del bene giuridico protetto dalla norma»: la condotta sarebbe stata realizzata gratuitamente e nell'assoluta occasionalità, come dimostrerebbero le prove dichiarative. Non sarebbe stato soddisfatto l'onere argomentativo sulla natura non occasionale del trasporto che sarebbe stata affermata nonostante le dichiarazioni delle persone informate sui fatti. La disponibilità del veicolo, a fronte di un'azione eseguita a titolo di cortesia, non retribuita, non costituirebbe la prova del fumus e del periculum in mora.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen. quanto alle questioni dell'offensività della condotta e della sussistenza del periculum perché proposte per la prima volta con il ricorso per cassazione e non con i motivi di appello. 1.1. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui deduce il vizio della motivazione, al di fuori dei limiti ex art. 325 cod. proc. pen., richiamando la lettura degli elementi di prova e contestando la ricostruzione in fatto effettuata dal Tribunale del riesame.

La motivazione dell'ordinanza impugnata è presente e non può in alcun modo essere definita apparente. 1.2. Il ricorso è manifestamente infondato laddove deduce il vizio di violazione di legge sulla sussistenza dell'occasionalità della condotta. La sentenza citata dal ricorrente (Sez. 3, n.6735 del 12/01/2018) è in linea con la giurisprudenza applicata dal Tribunale dei riesame. 1.2.1. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che sia sufficiente anche una sola condotta per concretizzare una delle ipotesi alternative previste dall'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 ed ha escluso la non occasionalità in base al quantitativo dei rifiuti, alla loro provenienza dall'attività imprenditoriale, al possesso del veicolo adeguato. 1.2.2.

Il Tribunale del riesame ha correttamente applicato i principi della giurisprudenza per cui, ai fini della valutazione di una minimale organizzazione che escluda la natura occasionale ed estemporanea della condotta, possono essere utilizzati indici quali il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestitne, la loro natura, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all'attività concretamente svolta, il numero dei soggetti coinvolti nell'attività (cfr. Sez. 3, n. 2575 del 06/11/2018 - dep. 2019, non massimata), come pure la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017, Ricevuti, Rv. 270995).

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore