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Sentenza — n. 24414/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24414/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24414/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza dell'Il novembre 2021, il Tribunale del Riesame di Bari dichiarava inammissibile l'appello cautelare proposto nell'interesse di Antonio Sapri avverso il provvedimento della Corte di appello di Bari del 18 maggio 2021. Avverso l'ordinanza del Tribunale pugliese, Sapri, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce l'erronea applicazione dell'art. 310 cod. proc. pen. e la violazione del diritto di difesa, evidenziando che il Tribunale aveva sanzionato con la declaratoria di inammissibilità una mera atipicità formale, essendovi stato il doppio deposito del mezzo di gravame sul medesimo atto sia in modalità telematica, per la sola anticipazione, sia in modalità cartacea, il tutto nel pieno rispetto dei termini di cui all'art. 310 del codice di rito, non essendo il difensore a conoscenza della declaratoria di inammissibilità della prima impugnazione, nel momento in cui vi era stato il deposito cartaceo del gravame. Né poteva ritenersi pertinente il richiamo del Tribunale alla sentenza di questa Corte (Sez.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24414/2022 — snpen · Corte di Cassazione: n. 37196 del 19 novembre 2020, posto che, proprio con tale pronuncia, è stato affermato che il doppio e identico ricorso presentato dallo stesso difensore, nei termini di legge, non esaurisce il potere di impugnazione. Dunque, l'appello cautelare doveva essere ritenuto ammissibile, atteso che l'inoltro per eccesso di zelo del gravame a mezzo mail non valeva a sostituire le modalità tassative di deposito dell'impugnazione cautelare, ma fungeva solo come forma di anticipazione del deposito cartaceo.

Parole chiave

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regime della cauzione procedura di rivendicazione nel pignoramento deposito a risparmio prelievo in contanti deposito tardivo azione di convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
Avverso l'ordinanza del Tribunale pugliese, Sapri, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce l'erronea applicazione dell'art. 310 cod. proc. pen.
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Testo completo

guente DEPC SENTENZA ft 24 GIU 2022 sul ricorso proposto da 47 1: Sapri Antonio, nato ad Andria il 13-05-1982, avverso l'ordinanza del 11-11-2021 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Felicetta Marinelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'Il novembre 2021, il Tribunale del Riesame di Bari dichiarava inammissibile l'appello cautelare proposto nell'interesse di Antonio Sapri avverso il provvedimento della Corte di appello di Bari del 18 maggio 2021.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale pugliese, Sapri, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce l'erronea applicazione dell'art. 310 cod. proc. pen. e la violazione del diritto di difesa, evidenziando che il Tribunale aveva sanzionato con la declaratoria di inammissibilità una mera atipicità formale, essendovi stato il doppio deposito del mezzo di gravame sul medesimo atto sia in modalità telematica, per la sola anticipazione, sia in modalità cartacea, il tutto nel pieno rispetto dei termini di cui all'art. 310 del codice di rito, non essendo il difensore a conoscenza della declaratoria di inammissibilità della prima impugnazione, nel momento in cui vi era stato il deposito cartaceo del gravame. Né poteva ritenersi pertinente il richiamo del Tribunale alla sentenza di questa Corte (Sez.

3) n. 37196 del 19 novembre 2020, posto che, proprio con tale pronuncia, è stato affermato che il doppio e identico ricorso presentato dallo stesso difensore, nei termini di legge, non esaurisce il potere di impugnazione. Dunque, l'appello cautelare doveva essere ritenuto ammissibile, atteso che l'inoltro per eccesso di zelo del gravame a mezzo mail non valeva a sostituire le modalità tassative di deposito dell'impugnazione cautelare, ma fungeva solo come forma di anticipazione del deposito cartaceo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. In via preliminare, occorre osservare che il difensore del ricorrente aveva depositato l'atto di appello prima in forma telematica e, il giorno successivo, in forma cartacea presso la Cancelleria del Tribunale del Riesame. All'udienza camerale dell'Il novembre 2021, il Tribunale del Riesame, nel dichiarare inammissibile l'appello cautelare proposto nell'interesse di Sapri in forma cartacea, ha osservato che questa nuova impugnazione era intervenuta in seguito al deposito della precedente declaratoria di inammissibilità del primo appello cautelare, ovvero quello che era stato depositato in forma telematica.

Orbene, tale impostazione non può essere ritenuta legittima, e ciò proprio in forza del precedente di questa Corte richiamato nell'ordinanza impugnata. Con la sentenza in esame (cfr. Sez. 3, n. 37196 del 19/11/2020, Rv. 280823), è stato infatti affermato che, in tema di riesame avverso una misura cautelare, è ammissibile la reiterazione di più atti di impugnazione da parte dello stesso difensore, anche con diverso contenuto, purché al momento della rituale e tempestiva presentazione dell'ulteriore richiesta di riesame non sia già intervenuta una decisione in ordine a quella in precedenza proposta.

Nel caso di cui alla massima richiamata, è stata annullata senza rinvio un'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva dichiarato inammissibile la impugnazione cautelare proposta nell'interesse di un indagato, dopo che era già intervenuta una declaratoria di inammissibilità di una precedente istanza, con decisione resa de plano che, tuttavia, al momento della proposizione della nuova impugnazione, non era stata ancora formalmente comunicata all'interessato. La fattispecie è del tutto analoga a quella per cui si procede, dovendosi rilevare che il secondo appello cautelare, quello proposto in forma cartacea, è stato depositato nel rispetto del termine di cui all'art. 310 cod. proc. pen., ma prima che alla difesa di Sapri veniva comunicata la declaratoria di inammissibilità del primo appello cautelare, quello proposto in forma telematica, a nulla rilevando che tale declaratoria di inammissibilità sia stata depositata prima del deposito del secondo appello, non valendo il deposito in cancelleria a radicare la conoscenza immediata del provvedimento del Tribunale, in difetto di una comunicazione formale all'interessato, che è pacificamente avvenuta in un momento successivo.

Deve pertanto ribadirsi che, qualora, come nel caso di specie, sia rispettato il termine per l'impugnazione dell'atto, il difensore dell'interessato può presentare non solo l'atto che darà corso al rapporto, ma anche altri successivi, pur di diverso contenuto, la cui ammissibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che, al momento della loro rituale e tempestiva presentazione, non sia già intervenuta unna decisione in ordine all'impugnazione in precedenza proposta.

2. Alla stregua di tali considerazioni, si impone dunque l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Bari per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. per l'ulteriore corso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94