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Sentenza — n. 24407/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24407/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24407/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza predibattimentale del 14 maggio 2019 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del 16 gennaio 2019 (rectius 9 aprile 2015) del Tribunale di Noia, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Angelo Annunziata per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Regesto Legislator

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art. 619 c.p, art. 619 cod. proc. pen, art. 44 d.P.R. 380 del 2001, art. 168-ter cod. pen; Sentenza — n. 24407/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale ha concluso nel senso di chiedere l'accoglimento del ricorso con l'applicazione dell'art. 619 cod. proc. pen. per l'eliminazione dell'ordine di demolizione impartito in sentenza, e per l'inammissibilità del ricorso nel resto.

Parole chiave

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ordine di demolizione revoca dell'annullamento legittimazione a contestare licenza ritiro dell'azione giudiziaria impugnazione della cancellazione divieto di costruzione di diritto pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 619 c.p
Seccia, che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso con l'applicazione dell'art. 619 c.p.p.
art. 619 cod. proc. pen
Il Procuratore generale ha concluso nel senso di chiedere l'accoglimento del ricorso con l'applicazione dell'art. 619 cod. proc. pen.
art. 44 d.P.R. 380 del 2001
Con sentenza predibattimentale del 14 maggio 2019 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del 16 gennaio 2019 (rectius 9 aprile 2015) del Tribunale di Noia, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Angelo Annunziata per il reato di cui all'art. 44 d.P.R.
art. 168-ter cod. pen
Vero è, infatti, che l'ordine di demolizione, in quanto tale, non rimane irrimediabilmente precluso dall'intervenuta estinzione del reato, perché anzi, proprio in forza dell'espressa previsione dell'art. 168-ter cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Annunziata Angelo, nato a Ottaviano il 07/03/1973 avverso la sentenza del 14/05/2019 della Corte dì Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso con l'applicazione dell'art. 619 c.p.p. per la eliminazione dell'ordine di demolizione impartito in sentenza. Inammissibilità per il resto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza predibattimentale del 14 maggio 2019 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del 16 gennaio 2019 (rectius 9 aprile 2015) del Tribunale di Noia, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Angelo Annunziata per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione, il secondo dei quali formulato in via subordinata. 2.1. Col primo motivo il ricorrente si è doluto dell'omessa revoca dell'ordine di demolizione e della restituzione in pristino dello stato dei luoghi, quale provvedimento conseguente all'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva. 2.2. Col motivo proposto in via subordinata il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza predibattimentale per violazione del contraddittorio, non avendo consentito all'imputato di partecipare al giudizio e di fare valutare i dispiegati motivi di appello nei confronti della prima sentenza del Tribunale nolano.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso di chiedere l'accoglimento del ricorso con l'applicazione dell'art. 619 cod. proc. pen. per l'eliminazione dell'ordine di demolizione impartito in sentenza, e per l'inammissibilità del ricorso nel resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato nei termini che peRceref6r-ior>45~. VC 1-1 4.1. La sentenza predìbattimentale impugnata - preso atto dell'intervenuta prescrizione, maturata il 7 dicembre 2017, del reato di cui all'art. 44 d.P.R. 380 del 2001 ascritto all'imputato - ha dichiarato, in riforma della sentenza del 16 gennaio 2019 del Tribunale di Nola (in realtà del 9 aprile 2015, atteso che nella data del 16 gennaio 2019 l'odierno ricorrente era stato invece rimesso in termini per impugnare la decisione del Giudice nolano), non doversi procedere nei confronti dell'odierno imputato in ordine al reato ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando nel resto. 4.2.

Ciò posto, con impugnazione espressamente proposta in via principale rispetto al secondo motivo formulato in via subordinata, l'imputato si è doluto dell'omessa revoca - da parte della Corte territoriale che aveva dichiarato l'estinzione del reato - dell'ordine di demolizione a suo tempo impartito. 4.3. Al riguardo, va invero anzitutto ricordato che, con sentenza n. 111 del 5 aprile - 9 maggio 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. 4.3.1.

In proposito, è costante la posizione di questa Corte di legittimità nel senso che l'estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione travolge l'ordine di demolizione dell'opera indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, atteso che tale ordine è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione nella accessorietà alla sentenza di condanna (Sez. 3, n. 756 del 02/12/2010, dep. 2011, Sicignano, Rv. 249154). L'ordine di demolizione, infatti, presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna, non risultando sufficiente l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso, come nel caso di sentenza che rileva l'intervenuta prescrizione del reato (Sez. 3, n. 37836 del 29/03/2017, Catanzaro, Rv. 270907;

Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015, Franchi, Rv. 265616). 4.3.2. Al riguardo, peraltro, col motivo espressamente qualificato come principale - sì che l'accoglimento della censura così proposta comporta ex se il venire meno della successiva doglianza, invero appunto definita come subordinata - l'odierno ricorrente ha appunto censurato la sentenza impugnata nella sola parte in cui aveva omesso di impartire la revoca della demolizione, ed in tal senso - tenuto conto dell'oggetto dell'impugnazione principale, nonché del fatto che la sentenza di primo grado è stata espressamente confermata nel resto da parte del Giudice d'appello, e quindi anche nella parte in cui era disposta la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'ordine di demolizione, ordine che revoca. 4.4.

Allo stesso tempo, peraltro, in ragione del fatto che a suo tempo furono contestate all'odierno ricorrente anche le violazioni di natura cd. sismica di cui agli artt. 64 e 71, 65 e 72, 93, 94 e 95 d.P.R. 380 del 2001 nonché 2 legge regionale Campania 7 gennaio 1983, n. 9, si manda alla Cancelleria di comunicare copia della sentenza all'Ufficio tecnico della Regione Campania, a norma dell'art. 101 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 4.4.1. In proposito, infatti, il mancato accertamento di penale responsabilità mantiene ferma la competenza dell'autorità amministrativa ad irrogare la predetta sanzione (cfr.

Sez. 3, n. 53640 del 18/07/2018, Dellagaren, Rv. 275183; Sez. 3, n. 39455 del 10/05/2017, La Barbera, Rv. 271642 ). Vero è, infatti, che l'ordine di demolizione, in quanto tale, non rimane irrimediabilmente precluso dall'intervenuta estinzione del reato, perché anzi, proprio in forza dell'espressa previsione dell'art. 168-ter cod. pen., esso potrà e dovrà essere irrogato, ricorrendone i presupposti di legge, dalla autorità amministrativa preposta; significando solo che non ricorrono le condizioni di legge perché il provvedimento possa essere impartito, sia pure in via concorrente, da parte del giudice penale, in ragione del particolare esito processuale che non consente l'integrazione del presupposto processuale (sentenza di condanna) previsto dall'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 (così, in motivazione, Sez. 3 n. 53640 cit., principio dettato in tema di esito positivo del procedimento di sospensione con messa alla prova ma applicabile in tema di estinzione per prescrizione anche in ragione della norma di cui all'art. 101 cit., il quale appunto prevede che copia della sentenza irrevocabile...deve essere comunicata...al competente ufficio tecnico della Regione).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente all'ordine di demolizione, ordine che revoca. Manda alla Cancelleria di comunicare copia della sentenza all'Ufficio tecnico della Regione Campania.