Italian court annuls sports ban order due to 96-hour judicial validation deadline violation under Law 401/1989.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's order validating a six-month sports ban imposed on the appellant. The appellant argued that the validation occurred 96 hours after notification, exceeding the statutory deadline for the Public Prosecutor to request validation. The court held that the 96-hour period is a single, continuous term for the Prosecutor's request and the Judge's validation, and its breach renders the restrictive measure ineffective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 3 L. 401/1989; The 96-hour deadline for judicial validation of a sports ban is a single continuous period; failure to validate within this time renders the measure ineffective.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PRIMAVERA FABIANO, nato a Nocera Inferiore il 30.1.1989 avverso la ordinanza in data 4.10.2021 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Dall'Olio, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 4.10.2021 il Tribunale di Salerno ha convalidato il decreto reso dal Questore della stessa città in data 29.9.2021, ritualmente notificato all'interessato in pari data, con cui è stato imposto a Fabiano Primavera il divieto per la durata di un sessennio di accedere a tutti gli impianti sportivi in cui si svolgono le manifestazioni sportive calcistiche menzionate nel suddetto decreto ed il contemporaneo obbligo di presentarsi presso gli uffici del Commissariato del luogo di residenza durante le partite in cui è impegnata la squadra della Nocerina Calcio, secondo le tempistiche specificamente indicate.
Avverso tale decisione, il sottoposto ha presentato ricorso per Cassazione, tramite il difensore, articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 6, terzo comma L. 401/1989, che la convalida del decreto del Questore, emesso e notificatogli il 29.9.2021, fosse intervenuta il 4.10.2021, ovverosia ben oltre il decorso delle 96 ore prescritto ex lege, come del resto la richiesta di convalida da parte del PM, formulata anch'essa il 4.10.2021, con conseguente perdita dell'efficacia del decreto del Questore relativamente alla misura restrittiva della libertà personale del sottoposto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento. Va infatti rilevato che un'interpretazione corretta della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma terzo milita nel senso, come del resto già ritenuto da questa Corte, che dall'omesso rispetto del termine di 96 ore complessivamente considerato sia lecito far discendere la perdita di efficacia del provvedimento del Questore, laddove l'articolo recita testualmente "il Pubblico Ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al Giudice per le Indagini Preliminari.
Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il Pubblico Ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida e se il Giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive". Le due scansioni temporali surriferite (48 ore + 48 ore) orientano, per l'appunto, per una valutazione del termine unitariamente considerato, nel senso che solo dal mancato rispetto delle complessive 96 ore è lecito far discendere la perdita di efficacia del provvedimento questorile con riguardo alla sola prescrizione a comparire negli uffici del locale Commissariato, cui è limitato il sindacato rimesso al giudice della convalida trattandosi di un provvedimento limitativo della libertà personale.
Pertanto, mentre nella ratio della norma decadenziale in oggetto, il provvedimento di richiesta del Pubblico Ministero risulta relegato a mero atto di impulso, inteso ad innescare, con le scansioni temporali suddette, il pronto e completo controllo del Giudice sulla sussistenza dei presupposti per la limitazione della libertà personale del destinatario del provvedimento del Questore, con la conseguenza che tale fase procedímentale deve ritenersi connotata da termini puramente ordinatori, il cui mancato rispetto nessun effetto caducatorio può spiegare sulla prescrizione a comparire all'ufficio di polizia, tale effetto - per contro - deve ritenersi sicuramente realizzato laddove non intervenga la convalida del G.I.P. entro le 96 ore.
A ragione lamenta il ricorrente che nel caso di specie il provvedimento sia stato pronunciato tardivamente essendo intercorso tra la notifica del decreto del Questore effettuata in data 29.9.2021 e la convalida disposta dal Tribunale resa in data 4.10.2021 un termine superiore alle 96 ore entro le quali avrebbe dovuto essere, invece, resa a pena di decadenza la convalida (così Sez. 3, n. 41170 del 21/9/2021, Ndiaye, Rv. 282231; Sez. 3, Sentenza n. 5326 del 20/12/2006, Píccardo, Rv. 235872). Nè è sostenibile che, cadendo il 3 ottobre 2021 di domenica, il termine delle 96 ore sia prorogabile al giorno successivo.
Invero, in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, il termine massimo di 96 ore per la convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. decorre dall'ora della notificazione e non è soggetto alla proroga di diritto prevista dall'art. 172, comma terzo, cod. proc. pen. per i termini stabiliti a giorni che scadono in giorno festivo (Sez. III, n. 17288 del 20/2/2014, Troise, Rv. 261502) L'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio e, per l'effetto, va dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore di Salerno del 29 settembre 2021 limitatamente alla parte in cui prescrive al ricorrente di comparire presso il Commissariato di PS. di Nocera Inferiore
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e per l'effetto dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Salerno del 29 settembre 2021 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provved