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Sentenza — n. 23849/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23849/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23849/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ATTANASIO GIORGIO, nato a S. Giorgio a Cremano il 29.4.1985 avverso la ordinanza in data 27.10.2021 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mariaemanuela La Guerra, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23849/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Lamenta che la Corte di appello abbia apoditticamente presunto l'illecita accumulazione patrimoniale stante l'omessa disamina degli atti di provenienza dei fabbricati che attestano l'acquisto da parte di Giorgio Attanasio di quelli di Monte Silvano in via Vestina, giusta regolare atto notarile di compravendita del 2004, al prezzo di C 57.150,00, di quello sito a San Giorgio a Cremano in data 1.4.2008 al prezzo di C 200.000 a mezzo di assegni sia circolari che ordinari e di quello sito in Monte Silvano in via Isonzo in data 30.5.2006 al prezzo di C 90.000.

Parole chiave

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confisca dei beni revoca del trasferimento patrimoniale reati contro il patrimonio sequestro di beni immobili acquisto di fondi realizzazione forzata di immobili

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
ha escluso la riferibilità dei beni oggetto della confisca disposta con la sentenza di condanna nei confronti di Carlo Attanasio alla formazione di una base reddituale legittimamente acquisita dal figlio.All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ATTANASIO GIORGIO, nato a S. Giorgio a Cremano il 29.4.1985 avverso la ordinanza in data 27.10.2021 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mariaemanuela La Guerra, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 27.10.2021 la Corte di appello di Napoli, adita con incidente di esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da Giorgio Attanasio di revoca della confisca di quattro immobili di sua proprietà disposta ai sensi dell'art. 12 sexies L. 356/1992 nei confronti del padre Carlo Attanasio con sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R.309/1990, ritenendo che le disponibilità finanziarie da costui documentate non giustificassero la titolarità dei suddetti beni.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 12 sexies L. 356/1992 e al vizio motivazionale, che i beni di sua proprietà sottoposti alla misura ablatoria fossero di illecita provenienza avendo attraverso la copiosa documentazione prodotta dimostrato la non riconducibilità dei suddetti immobili alla condotta criminosa ascritta al padre in forza della pronuncia di condanna resa nei suoi confronti.

Lamenta che la Corte di appello abbia apoditticamente presunto l'illecita accumulazione patrimoniale stante l'omessa disamina degli atti di provenienza dei fabbricati che attestano l'acquisto da parte di Giorgio Attanasio di quelli di Monte Silvano in via Vestina, giusta regolare atto notarile di compravendita del 2004, al prezzo di C 57.150,00, di quello sito a San Giorgio a Cremano in data 1.4.2008 al prezzo di C 200.000 a mezzo di assegni sia circolari che ordinari e di quello sito in Monte Silvano in via Isonzo in data 30.5.2006 al prezzo di C 90.000.

Deduce di aver altresì allegato di essere stato negli anni di acquisto degli immobili in questione percettore di reddito da fabbricati oltre che dei proventi derivategli dall'attività di fotoreporter che tuttora svolge, così da escludere che la provvista necessaria a finanziare le suddette acquisizioni provenisse dai guadagni illeciti del padre e di aver documentato come i beni in questione fossero stati oggetto di intestazione fittizia o trasferimento fraudolento da parte del condannato. Lamenta quindi la violazione del principio di ragionevolezza affermato con ordinanza n. 18/1996 dalla Corte Costituzionale che impone di accertare la sproporzione presunta dall'art. 12 sexies L. 356/1992 attraverso la ricostruzione storica della situazione dei redditi e delle attività economiche dell'acquirente al momento della conclusione dei contratti di compravendita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, compendiandosi in censure aspecifiche in quanto prive di una puntale enunciazione delle ragioni in grado di sovvertire o anche solo confutare, sul piano logico, le argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, deve essere dichiarato inammissibile. La presunzione relativa circa l'illecita accumulazione patrimoniale, che riguarda, oltre ai beni del condannato, anche quelli intestati ai suoi familiari, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del congiunto e l'attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione (tra tante, con riferimento all'art. 12-sexies, legge 7 agosto 1992, n. 356, Sez. 2, n. 3620 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258790), è volta a colpire gli accordi interpositori, assistititi dalla presunzione juris tantum fissata dal legislatore, aventi ad oggetto l'acquisizione di beni caratterizzati da una manifesta sproporzione tra il loro valore ed i redditi o proventi delle attività lavorative lecite del soggetto intestatario, componente del nucleo familiare, e dalla mancanza di giustificazione credibile in ordine alla provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto.

Non basta perciò al fine di superare la suddetta presunzione che il terzo intestatario fornisca la prova del regolare atto di acquisto in forza di contratto dal medesimo stipulato con il venditore, cui ha certamente ottemperato il ricorrente, ma occorre altresì che dimostri che al momento dell'acquisto le sue condizioni reddituali fossero tali da consentirgli il relativo esborso economico. In relazione a tale secondo profilo il ricorso resta del tutto silente limitandosi la difesa a sostenere la percezione da parte dell'Attanasio al momento della stipula dei relativi contratti di redditi da fabbricati e di guadagni derivatigli dall'attività professionale svolta come fotoreporter senza che tuttavia vi sia alcuna contestazione specifica dell'assunta insufficienza delle sue consistenze finanziarie e reddituali all'acquisizione dei suddetti quattro immobili, consistenze di cui non ha neppure indicato gli importi.

A carico dell'istante non si poneva ineluttabilmente un'inversione dello onere della prova sulla legittima provenienza dei beni, ma quanto meno un onere di allegazione necessario a sminuire od elidere l'efficacia probatoria degli elementi offerti dall'accusa attraverso l'indicazione di circostanze positive e concrete dalle quali si potesse desumere la legittima provenienza dei beni confiscati attingendo al patrimonio legittimamente accumulato dall'intestatario degli immobili, e quindi, di dati fattuali tali da contraddire le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici in ordine all'accertata sproporzione tra il valore dei beni acquistati e le condizioni reddituali del formale proprietario, sulla quale si fonda la presunzione dell'atto interpositorio.

Risponde del resto all'univoco orientamento di questa Corte il principio secondo il quale nel caso in cui il terzo sia uno stretto familiare dell'imputato, costui debba dimostrare la legittima acquisizione, sicché ove l'intestatario non sia in grado di giustificare la provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto e la sua situazione patrimoniale sia caratterizzata da una sproporzione tra valore del bene e capacità reddituale dell'intero nucleo familiare, ciò non consente di ritenere legittimamente acquisita la proprietà del bene con conseguente operatività della regola fondata sulla presunzione, non vinta, della illecita accumulazione patrimoniale per effetto di contratti simulati a suo tempo conclusi dal condannato d'intesa con i suoi congiunti (Sez. 6, n. 39259 del 4/7/2013, Purpo, Rv. 257085;

Sez. 2, n. 3620 del 12/12/2013 - dep. 2014, Patane', Rv. 258790). Coerentemente, pertanto, il G.E. ha escluso la riferibilità dei beni oggetto della confisca disposta con la sentenza di condanna nei confronti di Carlo Attanasio alla formazione di una base reddituale legittimamente acquisita dal figlio.All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della