Sentenza — n. 23847/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACERELLI Angelo, nato a Vasto il 18/01/1994 2) SPINELLI Martina, nata a Lanciano il 22/06/1993 avverso la sentenza emessa il 28/10/2021 dal G.i.p. del Tribunale di Vasto visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del danaro
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 240-bis cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23847/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorrono per cassazione con unico atto gli imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla disposta confisca del danaro. Si lamenta la totale assenza di motivazione in ordine alla riconducibilità delle somme sequestrate all'attività illecita, sottolineando l'impossibilità di applicare, nel caso di specie, la disposizione di cui all'art. 240-bis cod. pen.
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to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da:
1) CERELLI Angelo, nato a Vasto il 18/01/1994 2) SPINELLI Martina, nata a Lanciano il 22/06/1993 avverso la sentenza emessa il 28/10/2021 dal G.i.p. del Tribunale di Vasto visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del danaro
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/10/2021, il G.i.p. del Tribunale di Vasto ha applicato a CERELLI Angelo e a SPINELLI Martina, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da costoro concordata con il Pubblico Ministero in relazione al delitto di illecita detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti loro ascritto in concorso, disponendo altresì la confisca dello stupefacente e del danaro in sequestro.
2. Ricorrono per cassazione con unico atto gli imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla disposta confisca del danaro. Si lamenta la totale assenza di motivazione in ordine alla riconducibilità delle somme sequestrate all'attività illecita, sottolineando l'impossibilità di applicare, nel caso di specie, la disposizione di cui all'art. 240-bis cod. pen.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in parte qua, svolgendo considerazioni analoghe a quelle prospettate nei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati e meritano di essere accolti.
2. Appare opportuno evidenziare, preliminarmente, la piena ammissibilità delle doglianze devolute con il ricorso in ordine al difetto di motivazione in ordine alla confisca, disposta dal G.i.p. al di fuori dell'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno invero chiarito che «la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 01).
3. Quanto poi alla fondatezza delle doglianze, va qui posto in rilievo che il G.i.p. del Tribunale di Vasto, nel disporre la confisca delle somme in sequestro, non soltanto ha omesso di specificare l'ipotesi di confisca in concreto applicata (se quella prevista dall'art. 73 co. 7-bis d.p.r. 309/1990 o se quella di cui all'art. 85- bis del medesimo testo unico), ma non ha neppure fornito alcuna motivazione in ordine alla sussistenza dei rispettivi presupposti: da un lato, la riconducibilità delle stesse all'attività illecita per cui è intervenuta sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.; dall'altro, l'eventuale esistenza di una sproporzione tra valori patrimoniali accertati e reddito dell'imputato. Il G.i.p. si è infatti limitato ad affermare che: "consegue [...] la confisca della somma di danaro in sequestro" (v. p. 2 della sentenza impugnata).
4. In ragione di quanto finora esposto, si impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione riguardante la confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Vasto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione riguardante la confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Vasto. Così deciso il 7 aprile 2022 Il