Sentenza — n. 23649/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Livorno, in sede di riesame, con ordinanza del 23 novembre 2021 l'appello avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno del 22 ottobre 2021 che aveva respinto l'istanza di restituzione dei prodotti alimentari sequestrati alla Italian Food s.p.a. relativamente al reato in accertamento di cui agli art. 56 e 515 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23649/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge (art. 7, 9 e 20 d. lgs. 27/2021). All'udienza di discussione la ricorrente prospettava il motivo di violazione di legge degli art. 7, 9 e 20 d. Igs. 27/2021. Il Tribunale del riesame ha ritenuto inammissibile tale motivo in quanto proposto solo in sede Z di discussione. La società ricorrente ha conosciuto gli esiti (sfavorevoli) delle analisi solo in data successiva al 5 novembre 2021, data di avviso di conclusione delle indagini (con la notifica del 17 novembre 2021). Le analisi sono state compiute con modalità illegittime sia per quanto riguarda il laboratorio ufficiale utilizzato e sia per le irregolarità nei campionamenti. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ITALIAN FOOD SPA avverso il decreto del 23/11/2021 del TRIB. LIBERTA' di LIVORNO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI: "Inammissibilità del ricorso". Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Livorno, in sede di riesame, con ordinanza del 23 novembre 2021 l'appello avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno del 22 ottobre 2021 che aveva respinto l'istanza di restituzione dei prodotti alimentari sequestrati alla Italian Food s.p.a. relativamente al reato in accertamento di cui agli art. 56 e 515 cod. pen.
2. Ricorre in cassazione la società Italian Food s.p.a., deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.
1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il giudice per le indagini preliminari rigettava l'istanza di restituzione richiamando la nota dei Carabinieri del 19 ottobre 2021 (nota redatta a seguito di chiarimenti richiesti dal P.M.). I Carabinieri si sono riferiti nella nota solo ai lotti contrassegnati con i n. E258 ed E257. Con il richiamo alla nota dei Carabinieri il Giudice non ha spiegato i motivi del rigetto dell'istanza di restituzione per tutti i beni in sequestro. Anche il Tribunale del riesame ha commesso lo stesso errore con una motivazione meramente apparente ed illogica. Manca qualsiasi motivazione sull'accertamento dei lotti e sulla reale provenienza del pomodoro utilizzato dall'estero. La società ricorrente avendo prodotto la documentazione di provenienza italiana del pomodoro ha adempiuto al suo onere probatorio (dimostrazione della provenienza italiana del pomodoro utilizzato). 2.
2. Manifesta illogicità della motivazione per il lotto E257. Con l'appello si era precisato che il lotto E257 corrispondeva al tipo "Il sublime" da 350 grammi e "Il sublime Petti bío" da 500 grammi in bottiglia. Il Tribunale die riesame ha motivato in maniera illogica rilevando che "il prodotto II fino corrispondente al lotto E258in un primo momento veniva confezionato con il lotto E257". La richiesta di restituzione era rivolta solo al prodotto "Il sublime" per il quale nessun rilievo di illiceità è stato avanzato. 2.
3. Violazione di legge (art. 7, 9 e 20 d. lgs. 27/2021). All'udienza di discussione la ricorrente prospettava il motivo di violazione di legge degli art. 7, 9 e 20 d. Igs. 27/2021. Il Tribunale del riesame ha ritenuto inammissibile tale motivo in quanto proposto solo in sede Z di discussione. La società ricorrente ha conosciuto gli esiti (sfavorevoli) delle analisi solo in data successiva al 5 novembre 2021, data di avviso di conclusione delle indagini (con la notifica del 17 novembre 2021). Le analisi sono state compiute con modalità illegittime sia per quanto riguarda il laboratorio ufficiale utilizzato e sia per le irregolarità nei campionamenti. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta inammissibile in quanto la ricorrente ha rinunciato al ricorso. La ricorrente ha avanzato istanza di pena concordata, con il parere del P.M. favorevole. In considerazione del fatto sopravvenuto (richiesta di patteggiamento) successivo alla proposizione del ricorso in cassazione non si condanna la ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità dell'impugnazione fondata sulla emersione di nuovi elementi di fatto (nel caso: richiesta di patteggiamento), non conosciuti all'atto della proposizione del ricorso e tali da comportare una diversa valutazione dell'interesse ad impugnare da parte del ricorrente, è estranea a profili di colpa, non è, pertanto, idonea a fondare la pronuncia di condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. (Vedi Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015 - dep. 09/03/2016, P.G., P.C. in proc.
Minichini e altri, Rv. 26756501; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012 - dep. 01/03/2012, Oliverio, Rv. 25291001; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006 - dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 23485901).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il