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Sentenza — n. 23635/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23635/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23635/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza della Corte di appello di Bari dell'Il marzo 2021 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Trani del 7 dicembre 2015, Pomo Nicola è stato assolto dal reato di cui all'art. 75, secondo comma, d. Igs. 159 del 2011 (con la recidiva specifica ed infraquinquennale) perché il fatto non sussiste e rideterminata la pena per la residua imputazione in anni 1, mesi 3 di reclusione ed C 2.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, quinto comma, T.U. stup. Commesso il 20 aprile 2015.

Regesto Legislator

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art. 125 cod. proc. pen, art. 99 cod. pen; Sentenza — n. 23635/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge (art. 125 cod. proc. pen.); mancanza della motivazione. La sentenza della Corte di appello si limita a condividere la motivazione della sentenza di primo grado, senza affrontare le specifiche censure dell'appello in ordine all'assenza di prove della riconducibilità all'imputato della droga in sequestro. Il richiamo alla motivazione della sentenza del Tribunale non è sufficiente a sanare il vizio della motivazione (Cassazione n. 52999/2018). 2.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione tossicodipendenza dipendenza da sostanze traffico di cocaina infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

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art. 125 cod. proc. pen
Violazione di legge (art. 125 cod. proc. pen.); mancanza della motivazione.
art. 99 cod. pen
Violazione di legge (art. 99 cod. pen.); mancanza assoluta della motivazione e pena illegale.
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POMO NICOLA nato a ANDRIA il 15/04/1969 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; Lette le conclusioni dell'Avv. Antonio Florio: Annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza della Corte di appello di Bari dell'Il marzo 2021 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Trani del 7 dicembre 2015, Pomo Nicola è stato assolto dal reato di cui all'art. 75, secondo comma, d. Igs. 159 del 2011 (con la recidiva specifica ed infraquinquennale) perché il fatto non sussiste e rideterminata la pena per la residua imputazione in anni 1, mesi 3 di reclusione ed C 2.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, quinto comma, T.U. stup. Commesso il 20 aprile 2015.

2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 125 cod. proc. pen.); mancanza della motivazione. La sentenza della Corte di appello si limita a condividere la motivazione della sentenza di primo grado, senza affrontare le specifiche censure dell'appello in ordine all'assenza di prove della riconducibilità all'imputato della droga in sequestro. Il richiamo alla motivazione della sentenza del Tribunale non è sufficiente a sanare il vizio della motivazione (Cassazione n. 52999/2018). 2.

2. Violazione di legge (art. 99 cod. pen.); mancanza assoluta della motivazione e pena illegale. La recidiva era stata applicata (e contestata nell'imputazione) solo per il reato di cui all'art. 75, secondo comma, d. Igs. 159 del 2011, non per il reato dell'art. 73, quinto comma, T.U. stup. L'assoluzione in appello per il reato cui all'art. 75, secondo comma, d. Igs. 159 del 2011 ha fatto venire meno la recidiva. La Corte di appello, invece, ha applicato l'aumento per la recidiva senza che la stessa fosse contestata per la detenzione della droga. In assenza assoluta di motivazione sul punto. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato per entrambi i motivi e la sentenza deve annullarsi con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. «Sussiste il vizio di mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non solo quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi d'appello e dotate del requisito della decisività» (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009 - dep. 16/09/2009, Greco, Rv. 24476301) La sentenza non risponde sulle specifiche argomentazioni dell'appello in ordine alla responsabilità della detenzione della droga; si limita a richiamare in maniera sbrigativa la motivazione della sentenza di primo grado, senza specificare gli elementi di fatto del giudizio. La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando:

1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;

2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;

3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. (Sez. 2 - , Sentenza n. 55199 del 29/05/2018 Cc., dep. 10/12/2018, Rv. 274252 - 01). Nel nostro caso non si comprende il ragionamento logico giuridico seguito dalla Corte di appello, in relazione ai motivi dell'impugnazione. Inoltre, la recidiva risulta contestata solo per il reato per il quale l'imputato è stato assolto (recidiva specifica e infraquinquennale). Nessuna motivazione anche su tale aspetto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso il 04/05/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo