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Sentenza — n. 23105/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23105/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23105/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 17 novembre 2021 il GIP del Tribunale di Marsala ha applicato su richiesta delle parti a Michele Cappadonna le pene di legge per il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, conv. in I. 28/03/2019, subordinando la pena sospesa all'integrale restituzione delle somme.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 23105/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, conv. in I. 28/03/2019, subordinando la pena sospesa all'integrale restituzione delle somme.

Parole chiave

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obbligo di restituzione restitutio in integrum restituzione dei conferimenti ripristino dell'effetto sospensivo restituzione della garanzia sostituzione nell'obbligazione
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cappadonna Michele, nato a Castelvetrano il 30/07/1986, avverso la sentenza in data 17/11/2021 del GIP del Tribunale di Marsala, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione atti

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 17 novembre 2021 il GIP del Tribunale di Marsala ha applicato su richiesta delle parti a Michele Cappadonna le pene di legge per il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, conv. in I. 28/03/2019, subordinando la pena sospesa all'integrale restituzione delle somme.

2. Con un unico motivo di ricorso la difesa rileva che tale subordinazione era illegale perché al di fuori del patto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Lw 3. Il ricorso è fondato. Sulla base delle Sezioni Unite del 27 gennaio 2022, di cui v'è solo l'informazione provvisoria, l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva, con efficacia subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena stessa, deve estendersi anche agli ulteriori eventuali obblighi connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata. In mancanza di accordo su tali elementi, il giudice deve rigettare la richiesta di patteggiamento. Nel caso in esame, la subordinazione non era prevista nel patto. Peraltro, il ricorrente ha allegato che si trattava di una prima pena sospesa. La sentenza va pertanto annullata con trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza -rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione atti al Tribunale di Marsala per l'ulteriore corso Così deciso, 1'11 maggio