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Sentenza — n. 22825/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22825/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22825/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 22 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato la richiesta proposta da Tommaso Pirrotta, in qualità di legale rappresentante pro tempore della G2 & T S.r.l., avverso il decreto di sequestro preventivo di un autocarro e di un terreno su cui vi era una discarica abusiva, emesso dal GIP del Tribunale di Palermo il 24 settembre 2021.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22825/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a) e comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, sia sul periculum, dal momento che i beni sono stati sequestrati per evitare la protrazione delle conseguenze del reato. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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sequestro del veicolo azione di risarcimento danni da sequestro espropriazione abusiva cosa senza padrone privazione illegittima della libertà illecita violenza

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pirrotta Tommaso, nato a Palermo il 08/05/1961, avverso l'ordinanza in data 22/10/2021 del Tribunale di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 22 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato la richiesta proposta da Tommaso Pirrotta, in qualità di legale rappresentante pro tempore della G2 & T S.r.l., avverso il decreto di sequestro preventivo di un autocarro e di un terreno su cui vi era una discarica abusiva, emesso dal GIP del Tribunale di Palermo il 24 settembre 2021.

2. Il ricorrente denuncia la violazione di legge e di norme processuali nonché il vizio di motivazione perché aveva iniziato lo smaltimento dei rifiuti che si trovavano sul terreno che era stato locato già in pessime condizioni. Aggiunge che il veicolo utilizzato dagli altri indagati, che autonomamente avevano deciso di \mh scaricare i rifiuti privati su quel terreno, non era aziendale ma di un soggetto terzo. Lamenta la carenza di motivazione sia in ordine al fumus che al periculum.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché consiste in generiche censure di fatto che non si confrontano con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Infatti, il Tribunale del riesame ha dato atto che dalla comunicazione della notizia di reato era risultato che in data 21 settembre 2021 gli agenti della Polizia municipale avevano proceduto al controllo dell'autocarro con a bordo un dipendente della G 2 & T S.r.l. che trasportava rifiuti speciali non pericolosi provenienti dall'attività di demolizione e costruzione edile in assenza dell'iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali e del formulario. In seguito a ulteriori indagini, gli operanti avevano individuato il terreno ove venivano scaricati i rifiuti e la disponibilità di questo in via esclusiva da parte della società del ricorrente. I Giudici della cautela hanno reso una motivazione immune da censure sia sul fumus, ritenendo sulla base dei gravi indizi la responsabilità del prevenuto per il reato contestato dell'art. 256, comma 1, lett.

a) e comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, sia sul periculum, dal momento che i beni sono stati sequestrati per evitare la protrazione delle conseguenze del reato. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 10 maggio