Sentenza — n. 22824/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 16/12/2021, il Tribunale di Napoli - decidendo in sede di rinvio dopo l'annullamento della precedente pronuncia da parte di questa Suprema Corte, con sentenza n. 38187 del 2021 - ha accolto l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del predetto Tribunale, in data 22/01/2021, aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura dell'obbligo % di dimora nei confronti di MATIC Boris, in relazione al delitto di violazione di sigilli a lui ascritto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. proc. pen, art. 583 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22824/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 - 01). In tale occasione, tra l'altro, il Supremo Consesso ha anche ribadito l'orientamento volto ad escludere, all'incidente cautelare in sede di legittimità, delle disposizioni di cui all'art. 583 cod. proc. pen., in mancanza di un espresso richiamo da parte dell'art. 311 dello stesso codice (cfr. § 4 della motivazione).
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: MATIC Boris, nato in Serbia il 11/05/1986 avverso l'ordinanza emessa il 16/12/2021 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16/12/2021, il Tribunale di Napoli - decidendo in sede di rinvio dopo l'annullamento della precedente pronuncia da parte di questa Suprema Corte, con sentenza n. 38187 del 2021 - ha accolto l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del predetto Tribunale, in data 22/01/2021, aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura dell'obbligo % di dimora nei confronti di MATIC Boris, in relazione al delitto di violazione di sigilli a lui ascritto.
2. Ricorre per cassazione il MATIC, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria e di esigenze cautelari attuali.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, proposto a mezzo di lettera raccomandata pervenuta presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli in data successiva alla scadenza del termine di dieci giorni previsto per proporre impugnazione. Al riguardo, il P.G. richiama una recente decisione emessa in materia dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Devono invero condividersi le conclusioni formulate dal Procuratore Generale sulla scorta del recente arresto delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo» (Sez.
U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 - 01). In tale occasione, tra l'altro, il Supremo Consesso ha anche ribadito l'orientamento volto ad escludere, all'incidente cautelare in sede di legittimità, delle disposizioni di cui all'art. 583 cod. proc. pen., in mancanza di un espresso richiamo da parte dell'art. 311 dello stesso codice (cfr. § 4 della motivazione).
3. In tale cornice ermeneutica, risulta evidente la tardività dell'impugnazione proposta nell'interesse del MATIC avverso l'ordinanza depositata in data 03/01/2022 e notificata il giorno successivo. Dall'esame del fascicolo processuale emerge infatti che il ricorso, presentato presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli Nord in data 13/01/2022, è pervenuto alla Cancelleria del Tribunale di Napoli, competente a decidere sulla richiesta, solo il successivo 29/01/2022.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del MATIC al pagamento delle spese processuali, e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il aprile 2