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Sentenza — n. 22816/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22816/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22816/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 13 luglio 2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 23 settembre 2019 del Tribunale di Asti che aveva condannato l'imputata alle pene di legge per il reato dell'art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001 per aver realizzato un manufatto abusivo nel campo nomadi di Asti.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 22816/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione perché non v'era la prova della sua responsabilità a titolo di extraneus. Eccepisce altresì l'omessa motivazione sulle generiche che aveva ritualmente richiesto.

Parole chiave

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indigenza processuale non provata mancata prova di parzialità delitto preterintenzionale circostanza attenuante difetto di prova del nesso causale irresponsabilità
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Oberto Denise Bluma, nata a Chivasso il 07/02/1994, avverso la sentenza in data 13/07/2021 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità, letta la memoria dell'avv. Ferruccio Rattazzi che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13 luglio 2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 23 settembre 2019 del Tribunale di Asti che aveva condannato l'imputata alle pene di legge per il reato dell'art. 44 lett.

b) d.P.R. n. 380 del 2001 per aver realizzato un manufatto abusivo nel campo nomadi di Asti.

2. La ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione perché non v'era la prova della sua responsabilità a titolo di extraneus. Eccepisce altresì l'omessa motivazione sulle generiche che aveva ritualmente richiesto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato in ordine al secondo motivo, perché è omessa la motivazione sulle circostanze attenuanti generiche, ritualmente richieste con l'atto di appello. La sentenza andrebbe dunque annullata con rinvio per mancanza di motivazione su un punto decisivo devoluto espressamente con l'atto di appello, ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata in data 19 ottobre 2021. Le Sezioni unite hanno infatti affermato e ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Cass., Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 e Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192471). L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio, per intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Il primo motivo resta assorbito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso, il 10 maggio 2022 Il Consigli