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Sentenza — n. 22815/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for smuggling association, rejecting lack of motivation and aggravating circumstance claims.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22815/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Nardinocchi inadmissible, upholding the lower court's conviction for smuggling and association. The defense argued for a lack of reasoning regarding the associative crime and contested an aggravating circumstance involving hidden contraband in a vehicle. The court rejected these claims, affirming that the evidence sufficiently proved the defendant's role in the criminal organization and that the specific circumstances met the legal requirements for the enhanced penalty.

Regesto Legislator

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Art. 291-bis, 291-ter d.P.R. n. 42/1973; Art. 616 c.p.p.: The court rejects appeals based on generic factual criticisms or disputes over the application of aggravating circumstances when the lower court has provided a reasoned reconstruction of the criminal association's elements and the specific facts justify the statutory enhancement.

Parole chiave

Generato dall'IA
smuggling association contraband cigarettes aggravating circumstances lack of motivation inadmissible appeal criminal organization hidden contraband traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 291-bis d.P.R. n. 42 del 1973
Con il secondo contesta l'applicazione dell'aggravante dell'art. 291-ter lett.
Art. 291-ter lett. d) d.P.R. n. 42 del 1973
Con il secondo contesta l'applicazione dell'aggravante dell'art. 291-ter lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Art. 136 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 3, n. 42726 del 05/07/2016, Rodigari
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Nardinocchi Roberto, nato ad Ascoli Piceno il 25/08/1955, avverso la sentenza in data 27/05/2021 della Corte di appello di Ancona, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta la memoria dell'avv. Francesca Petruzzo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 27 maggio 2021 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza in data 24 settembre 2020 del GIP del Tribunale di Ancona, ha escluso il carattere infraquinquennale della recidiva contestata a Roberto Nardinocchi e ha confermato la condanna per l'associazione finalizzata al contrabbando di tle e per l'introduzione nel territorio dello Stato e la detenzione di tle.

2. Con il primo motivo denuncia la carenza dell'impianto motivazionale con riferimento al reato associativo e il travisamento della prova. Con il secondo contesta l'applicazione dell'aggravante dell'art. 291-ter lett. d), d.P.R. n. 42 del 1973, contestata ai capi b), c) e d). Nella memoria conclusiva ribadisce le ragioni del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo consiste in generiche censure di fatto. I Giudici di merito hanno accertato, sulla base degli atti presenti nel fascicolo del Pubblico ministero - intercettazioni, pedinamenti, sequestri, sommarie informazioni - e acquisiti dal GUP che aveva definito il primo grado con il rito abbreviato, che l'imputato si era associato a Maurizio Marcucci e a Hryhorii Kyryliuk per contrabbandare ilfle. In particolare, mentre l'accordo con il Kyryliuk era stato subito ammesso, la partecipazione del Marcucci era stata desunta in maniera univoca dal fatto che aveva accettato la carica di amministratore della Bani S.r.l., strumento necessario per le finalità illecite dell'associazione e senza la quale non sarebbe stato neppure possibile programmare l'introduzione del Ire nel territorio italiano.

Dalle intercettazioni telefoniche era emerso che il Marcucci era costantemente aggiornato in merito alle operazioni, teneva i rapporti con gli spedizionieri doganali, forniva il proprio apporto in termini decisionali e fattivi-operativi. Correttamente i Giudici hanno rilevato che l'assenza di contatti telefonici tra il Marcucci e il Kyryliuk non rilevava, essendo sufficiente che il Marcucci avesse partecipato all'accordo criminoso con la consapevolezza di dar vita a un programma stabile per la commissione di più delitti di cui all'art. 291-bis d.P.R. In particolare, il Kyryliuk organizzava i viaggi del tle dall'Ucraina, mentre il Marcucci operava con la Bani S.r.l. sul territorio anconetano.

Era significativo che si fossero incontrati al porto di Ancona per ricevere il carico di 700 chili di tle e poi si fossero recati al magazzino ad Ancarano dove erano stati arrestati insieme. I Giudici d'appello hanno passato in rassegna le telefonate più significative in merito agli accordi di Nardocchi con i due coimputati e hanno dato conto dei sequestri di tle, confermando motivatamente, e all'esito di un accurato vaglio critico, il giudizio di responsabilità per il reato associativo. A differenza di quanto prospettato dalla difesa, i Giudici di merito non hanno ricavato la responsabilità del reato associativo dai singoli reati fine, ma hanno piuttosto ricostruito in dettaglio gli elementi costitutivi dell'associazione.

Il secondo motivo attiene all'applicazione dell'aggravante dell'art. 291-ter lett.

d) d.P.R. n. 43 del 1973. I Giudici hanno accertato che parte delle sigarette di contrabbando era stata nascosta all'interno di un'intercapedine artatamente realizzata nel frontale del vano di carico di un furgone Mercedes utilizzato per il trasporto dille. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che tale circostanza è configurabile nel caso in cui vengano creati all'interno dell'automezzo dei vani di carico, nei quali occultare il prodotto, che alterano le caratteristiche che ne hanno consentito l'omologazione, e ostacolano l'intervento degli organi di polizia che devono adottare particolari accorgimenti tecnico-accertativi per individuarli (Cass., Sez. 3, n. 42726 del 05/07/2016, Rodigari, Rv. 267905 - 01).

In base al comma 3 dell'art. 291-ter le attenuanti generiche non possono andare in bilanciamento con la predetta aggravante, ma la diminuzione deve applicarsi sulla pena aumentata per l'aggravante. In ogni caso, tenuto conto delle aggravanti, della continuazione tra il reato associativo e i plurimi reati fine e della diminuzione per il rito, la pena di anni 3, mesi 3 di reclusione ed euro 14.000 di multa è legale e congruamente motivata. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il