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Sentenza — n. 21921/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against non-appealable dismissal order citing procedural exhaustion and lack of cassation grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21921/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed against a dismissal order that is not subject to cassation review. The appellant argued for a complete review of the trial court's reasoning and the legality of a fine imposed on the victim. The court ruled that such appeals are strictly limited to specific nullity grounds regarding the adversarial process, which were not raised, and that the fine must be challenged before the original judge.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals against dismissal orders are inadmissible unless specific nullity grounds regarding the adversarial process are raised, as these orders are not subject to cassation review.

Parole chiave

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dismissal order appeal cassation inadmissibility adversarial process nullity procedural exhaustion victim fine payment motivi di cassazione opposizione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 410-bis cod. proc. pen.
Com'è noto, l'art. 410-bis cod. proc. pen. - introdotto dall'art.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 410 bis cod. proc. pen.
Con ordinanza del 13 settembre 2021, il Tribunale di Messina, ha respinto il reclamo proposto, ex art. 410 bis cod.
Art. 111 Cost.
pen., anche in relazione all'art. 111 Cost., per aver il provvedimento impugnato condannato la persona offesa reclamante al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, benché il reclamo fosse stato rigettato e non dichiarato inammissibile.
Art. 606 cod. proc. pen.
pen., che pure stabiliva la ricorribilità per cassazione del provvedimento, derogando all'art. 606 cod. proc. pen., limitava i motivi di ricorso ai medesimi casi di nullità previsti dall'art.
Art. 414 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 410 bis cod. proc. pen
Con ordinanza del 13 settembre 2021, il Tribunale di Messina, ha respinto il reclamo proposto, ex art. 410 bis cod.
art. 111 Cost
pen., anche in relazione all'art. 111 Cost., per aver il provvedimento impugnato condannato la persona offesa reclamante al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, benché il reclamo fosse stato rigettato e non dichiarato inammissibile.
art. 409 cod. proc. pen
103 del 2017 - prevede che contro l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 12522 del 24/02/2015
Sez. 6, n. 12522 del 24/02/2015, M.
Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019
pen., potendosi lamentare soltanto l'abnormità dell'atto gravato (Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto Sivillo, Rv.
Sez. 5, ord. n. 40127 del 09/07/2018
Sez. 5, ord. n. 40127 del 09/07/2018, Radaelli, Rv.
Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021
può essere fatta valere chiedendone la revoca al medesimo giudice che l'ha pronunciata (Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Cerroni, Rv.
Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019
Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Bonacchi, Rv.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Calì Francesco, nato a Catania il 21/03/1963 avverso l'ordinanza del 13/09/2021 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 13 settembre 2021, il Tribunale di Messina, ha respinto il reclamo proposto, ex art. 410 bis cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di rigetto dell'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa Franceso Can nel procedimento iscritto a carico di un magistrato del Tribunale di Catania.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della persona offesa deducendo, con il primo motivo, in relazione agli artt. 125 e 410 bis cod. proc. pen. e 111 Cost., la mancanza grafica di una parte della motivazione - essendovi un periodo all'evidenza non completo - e la manifesta illogicità delle residue parti della motivazione, non avendo il Tribunale preso posizione sulle censure specificamente sollevate nel reclamo, così eludendo le questioni proposte a sostegno dell'erroneità della disposta archiviazione e della necessità di approfondire le indagini in relazione ai temi di prova indicati. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 410- bis cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 111 Cost., per aver il provvedimento impugnato condannato la persona offesa reclamante al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, benché il reclamo fosse stato rigettato e non dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso è inammissibile essendo stato proposto avverso un provvedimento non impugnabile, deducendosi, peraltro, vizi che giammai possono essere lamentati allorquando sia archiviato un procedimento penale. 3.1. Com'è noto, l'art. 410-bis cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 1, comma 33, I. n. 103 del 2017 - prevede che contro l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen. si possa proporre reclamo al tribunale in composizione monocratica per i soli motivi di nullità di cui all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., vale a dire in relazione alle violazioni delle regole del contraddittorio stabilite nei commi 3 e 4 di tale disposizione.

La riforma, peraltro, ha modificato sul punto la previgente disciplina soltanto in relazione all'individuazione del giudice competente per l'impugnazione e non anche con riguardo alla natura della stessa ed ai motivi deducibili. Ed invero, già il precedente art. 409, comma 6, cod. proc. pen., che pure stabiliva la ricorribilità per cassazione del provvedimento, derogando all'art. 606 cod. proc. pen., limitava i motivi di ricorso ai medesimi casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen. La suddetta limitazione è stata sempre pacifica nella giurisprudenza di questa Corte, che già negli anni immediatamente successivi all'approvazione del codice di rito (v.

Sez. U, n. 24 del 09/06/1995, Bianchi, Rv. 201381) ha ripetutamente osservato come il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale sia consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, con conseguente impossibilità di censurare le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione (di recente, v. Sez. 6, n. 23048 del 04/04/2017, Magliola, Rv. 270488; Sez. 7, ord. n. 28532 del 18/05/2017, Recano e aa., Rv. 270469; Sez. 5, n. 14564 del 07/03/2017, Cavallari, Rv. 269720). 3.2.

Se, dunque, la nullità del provvedimento per mancanza (o apparenza) della motivazione e, a fortiori, la manifesta illogicità o contraddittorietà della medesima, come pure violazioni di legge diverse da quelle sopra richiamate, non potevano essere dedotte in sede di legittimità nemmeno quando la Corte di cassazione era il giudice dell'impugnazione dell'ordinanza di cui all'art. 409 cod. proc. pen., allo stesso modo ciò non è possibile fare oggi che è stato individuato quale giudice del gravame il tribunale in composizione monocratica, mantenendosene ferma la natura di impugnazione a critica vincolata, ed espressamente prevedendo che l'ordinanza resa all'esito del giudizio di reclamo sia inoppugnabile (così, l'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.).

Vale, dunque, il principio di tassatività delle impugnazioni sancito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., il quale esclude che possano darsi casi di impugnazione diversi da quelli previsti dalla legge e lo scopo della riforma attuata sul punto dalla legge 103 del 2017, nell'ottica della semplificazione delle procedure e della riduzione del carico di lavoro della Corte suprema, era proprio quello di sottrarre al giudice di legittimità la competenza a decidere sulle impugnazioni in parola (la Relazione al d.d.l. n. 2798, - in Atti parlamentari, Camera dei Deputati, XVII legislatura - definisce «il ricorso per cassazione un mezzo eccessivo rispetto alla funzione connessa all'esame dei vizi che attengono alla mera violazione del contraddittorio camerale in sede di procedimento di archiviazione»). 3.3.

In questo chiarissimo quadro normativo a nulla rileva il richiamo - peraltro genericamente fatto in ricorso - all'art. 111 Cost. Benché il settimo comma di tale disposizione preveda la ricorribilità per cassazione, per violazione di legge, delle sentenze e dei provvedimenti in materia di libertà personale, si tratta di una garanzia limitata ai casi in cui il provvedimento giurisdizionale chiude definitivamente ed in modo irrevocabile la vicenda giudiziaria sulla regiudicanda, oltre che alle ipotesi in cui il medesimo incide sul diritto inviolabile della libertà personale, particolarmente tutelato dall'art. 13 Cost.

La disposizione non può invece essere invocata nei riguardi di un provvedimento in materia di archiviazione - peraltro espressamente definito non impugnabile - essendo noto che esso spiega effetti rebus sic stantibus, potendo la riapertura delle indagini essere disposta dallo stesso giudice che l'ha disposta, a norma dell'art. 414 cod. proc. pen, su richiesta del pubblico ministero motivata dall'esigenza di nuove investigazioni (cfr. Sez. 6, n. 12522 del 24/02/2015, M. e a., Rv. 262954). 3.4. In conformità al consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, pertanto, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione per far valere i vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen., potendosi lamentare soltanto l'abnormità dell'atto gravato (Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto Sivillo, Rv. 275723;

Sez. 5, ord. n. 40127 del 09/07/2018, Radaelli, Rv. 273875). Nella specie, alcun profilo di abnormità dell'atto è stato dedotto, né è ravvisabile, avendo il ricorrente, per contro, fatto espresso riferimento ai soli motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. 3.5. Quanto all'illegittima condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende dedotta con il secondo motivo di ricorso, va ribadito che l'eventuale violazione di legge in cui sia incorso il tribunale nella decisione resa in sede di reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. può essere fatta valere chiedendone la revoca al medesimo giudice che l'ha pronunciata (Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Cerroni, Rv. 281693;

Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Bonacchi, Rv. 277433).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm