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Sentenza — n. 21916/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21916/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21916/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 12 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Brescia ha rigettato l'appello avverso il decreto di sequestro preventivo in data 18 agosto 2021 emesso dal GIP del Tribunale di Brescia fino alla concorrenza della somma di euro 201.047,93 nei confronti della Mad S.r.l., in persona del legale rappresentante Vittorio Gotti e, in subordine, in caso d'incapienza, nei confronti di Paola Zaccaria, indiziata del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e per questo sottoposta alla misura interdittiva dall'esercizio dell'attività di impresa e come amministratore della Mad S.r.l.

Regesto Legislator

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art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 21916/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono fondati limitatamente all'omessa motivazione del periculum in mora. Secondo la sentenza a Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01, il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. Nel caso in esame, manca del tutto l'esplicitazione delle ragioni che hanno reso necessario ordinare il sequestro in via diretta sui beni della società e per equivalente sui beni dell'ex amministratrice.

Parole chiave

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traffico dei pagamenti assistenza giudiziaria in materia civile commissionario spedizioniere confisca dei proventi di reato sequestro di conti bancari pignoramento di crediti

Disposizioni normative citate

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art. 240 cod. pen
pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Zaccaria Paola, nata a Brescia il 21/02/1975, Gotti Vittorio, nato a Brescia il 22/07/1968, avverso l'ordinanza in data 12/10/2021 del Tribunale di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, letta per l'indagata la memoria dell'avv. Paolo De Zan e per l'indagato la memoria dell'avv. Piergiorgio Vittorini, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 12 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Brescia ha rigettato l'appello avverso il decreto di sequestro preventivo in data 18 agosto 2021 emesso dal GIP del Tribunale di Brescia fino alla concorrenza della somma di euro 201.047,93 nei confronti della Mad S.r.l., in persona del legale rappresentante Vittorio Gotti e, in subordine, in caso d'incapienza, nei confronti di Paola Zaccaria, indiziata del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e per questo sottoposta alla misura interdittiva dall'esercizio dell'attività di impresa e come amministratore della Mad S.r.l.

2. I ricorrenti presentano separati ricorsi per cassazione del medesimo tenore. Con il primo motivo deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito ai gravi indizi di colpevolezza. Sostengono di aver effettivamente operato con la Gigal Fer di Occhi Massimo e con la New Service S.r.l.s., entrambe considerate cartiere, come da scambi di lettere ed e-mail, documenti di trasporto e bonifici. Lamentano che il Tribunale non aveva tenuto conto delle indagini difensive. Con il secondo denunciano la violazione di legge perché il Tribunale del riesame non aveva motivato sul periculum in mora.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono fondati limitatamente all'omessa motivazione del periculum in mora. Secondo la sentenza a Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01, il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. Nel caso in esame, manca del tutto l'esplicitazione delle ragioni che hanno reso necessario ordinare il sequestro in via diretta sui beni della società e per equivalente sui beni dell'ex amministratrice.

L'ordinanza va quindi annullata per consentire di integrare la motivazione in relazione esclusivamente a tale profilo, poiché gli argomenti a sostegno del fumus commissi delicti sono ampi e circostanziati. Alla Zaccaria è stata infatti contestata l'evasione d'imposte a mezzo di operazioni oggettivamente inesistenti, siccome la Mad aveva avuto relazioni commerciali con tale Massimo Occhi, la cui madre in data 30 dicembre 2019 aveva denunciato la scomparsa. Dalle indagini esperite era emerso che l'uomo era stato impiegato in modo irregolare da una società della famiglia Merlo e poi aveva assunto la carica di amministratore di società di capitali per il corrispettivo di euro 1.500 al mese.

Più nel dettaglio, sia la Gigal Fer che la New Service S.r.l.s. avevano operato per poco tempo, con fatturati importanti per milioni di euro e movimentazioni di conti correnti anomale per i trasferimenti su conti esteri o per i prelievi in contanti, con sedi legali di comodo, senza magazzini e dipendenti. In questo contesto, gli elementi di giudizio offerti dalla ricorrente, consistenti in documenti comprovanti le transazioni e dichiarazioni testimoniali comprovanti l'effettiva consegna della merce, non sono idonei a scardinare la ricostruzione dell'accusa, validata dai Giudici della cautela, dal momento che è stata lamentata proprio l'inesistenza oggettiva delle operazioni e la mera "cartolarità" delle fatture.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso, il 24 febbraio 2022 Il Consigliere estensore II,Pr